Art. 1

In vigore dal 26 apr 2021
L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 è così modificato: 1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità competenti applicano le condizioni e i criteri specifici stabiliti nel presente articolo, ove pertinenti, al pollame, alla selvaggina d’allevamento, agli animali domestici delle specie bovina e suina e ai solipedi domestici.»; 2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nel caso degli animali domestici delle specie bovina e suina, dei solipedi domestici e della selvaggina d’allevamento macellati presso l’azienda di provenienza in conformità all’allegato III, sezione I, capitolo VI bis, o sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, il certificato ufficiale completato in conformità al modello di certificato ufficiale di cui all’allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*), anziché il certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo in qualsiasi formato. (*)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).»."
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