Art. 1

In vigore dal 23 apr 2021
Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:669:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo