Art. 4

In vigore dal 23 apr 2021
Procedure per la valutazione della documentazione tecnica e per le prove di verifica Le procedure per la valutazione della documentazione tecnica fornita dal costruttore e per le prove di verifica da parte delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici sono stabilite nell’allegato I, parte 3.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2021/1341 — Testo vigente | Portale Normativo