Art. 4
In vigore dal 23 apr 2021
Procedure per la valutazione della documentazione tecnica e per le prove di verifica
Le procedure per la valutazione della documentazione tecnica fornita dal costruttore e per le prove di verifica da parte delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici sono stabilite nell’allegato I, parte 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2021:1341:oj#art-4