Art. 1

In vigore dal 22 apr 2021
Il regolamento (UE) n. 923/2012 è così modificato: 1) all’ sono aggiunti i seguenti punti 146) e 147): «146) “spazio aereo U-space”: una zona geografica UAS designata dagli Stati membri, all’interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l’ausilio di servizi U-space; 147) “servizio U-space”: un servizio basato su servizi digitali e automazione delle funzioni concepito per sostenere l’accesso sicuro, efficiente e protetto allo spazio aereo U-space di un ampio numero di UAS.»; 2) nell’allegato, sezione 6, il punto SERA.6005 è sostituito dal seguente: « SERA.6005 Requisiti per comunicazioni, trasponditore di radar secondario e visibilità elettronica nello spazio aereo U-space a) Zona radio obbligatoria (radio mandatory zone, RMZ) 1) I voli VFR che operano in porzioni di spazio aereo di classe E, F o G e i voli IFR che operano in porzioni di spazio aereo di classe F o G designate come zone radio obbligatorie (RMZ) dall’autorità competente devono mantenere il continuo contatto radio bilaterale, se necessario, sul canale di comunicazione appropriato, a meno che non esistano delle disposizioni alternative prescritte per quello specifico spazio aereo dall’ANSP. 2) Prima di entrare in una zona radio obbligatoria, i piloti devono effettuare una chiamata iniziale sulla frequenza appropriata, contenente la denominazione della stazione chiamata, il nominativo di chiamata, il tipo di aeromobile, la posizione, il livello, le intenzioni del volo e altre informazioni come prescritto dall’autorità competente. b) Zona ad utilizzo obbligatorio di trasponditore (transponder mandatory zone, TMZ) Tutti i voli operanti in uno spazio aereo designato dall’autorità competente come una zona ad utilizzo obbligatorio di trasponditore (TMZ) devono avere a disposizione ed utilizzare un transponder di radar secondario in grado di operare sui modi A e C o sul modo S, a meno che non sussistano delle disposizioni alternative prescritte per quello specifico spazio aereo dall’ANSP. c) Spazio aereo U-space Gli aeromobili con equipaggio operanti nello spazio aereo designato dall’autorità competente come spazio aereo U-space cui non è fornito un servizio di controllo del traffico aereo dall’ANSP devono fare in modo di essere costantemente visibili elettronicamente per i fornitori di servizi U-space. d) Gli spazi aerei designati come zona radio obbligatoria, zona ad utilizzo obbligatorio di trasponditore o spazio aereo U-space devono essere debitamente dichiarati nelle pubblicazioni di informazioni aeronautiche.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/666 — Testo vigente | Portale Normativo