Art. 1

Contenuto delle clausole contrattuali

In vigore dal 22 apr 2021
Contenuto delle clausole contrattuali Le clausole contrattuali sul riconoscimento di un pertinente contratto finanziario disciplinato dal diritto di un paese terzo stipulato da un ente o da un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE includono quanto segue: (1) il riconoscimento e l’accettazione, da parte delle parti, del fatto che il contratto può essere soggetto all’esercizio, da parte dell’autorità di risoluzione, dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi derivanti da tale contratto ai sensi degli articoli 33 bis, 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE come recepiti dal diritto nazionale applicabile e che saranno applicate le condizioni di cui all’articolo 68 di tale direttiva come recepite dal diritto nazionale applicabile; (2) una descrizione dei poteri dell’autorità di risoluzione di cui agli articoli 33 bis, 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE quali recepiti dal diritto nazionale applicabile o un riferimento a tali poteri e una descrizione delle condizioni di cui all’articolo 68 della direttiva 2014/59/UE come recepito dal diritto nazionale applicabile o un riferimento ad esse; (3) il riconoscimento e l’accettazione da parte delle parti: a) del fatto che sono vincolate agli effetti dell’applicazione dei seguenti poteri: — la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna a norma dell’articolo 33 bis della direttiva 2014/59/UE come recepito dal diritto nazionale applicabile; — la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna a norma dell’articolo 69 della direttiva 2014/59/UE come recepito dal diritto nazionale applicabile; — la limitazione dell’opponibilità dei diritti di garanzia a norma dell’articolo 70 della direttiva 2014/59/UE come recepito dal diritto nazionale applicabile; — la sospensione dei diritti di recesso dal contratto a norma dell’articolo 71 della direttiva 2014/59/UE come recepito dal diritto nazionale applicabile; b) del fatto che sono vincolate alle disposizioni dell’articolo 68 della direttiva 2014/59/UE come recepite dal diritto nazionale applicabile; (4) il riconoscimento e l’accettazione, da parte delle parti, del fatto che le clausole contrattuali sul riconoscimento sono esaustive sulle questioni ivi descritte, con esclusione di ogni altro accordo, intesa o impegno tra le controparti relativamente all’oggetto dell’accordo in questione.
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