Art. 2

In vigore dal 21 apr 2021
Il termine «caşcaval» può continuare a essere utilizzato nell’etichettatura o nelle presentazioni all’interno del territorio dell’Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2021/657 — Testo vigente | Portale Normativo