Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35
In vigore dal 21 apr 2021
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:
1)
all’, sono inseriti i seguenti punti da 55 quater a 55 sexies:
«55 quater.
“rischio di sostenibilità”: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento o sul valore della passività;
55 quinquies.
“fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
55 sexies.
“preferenze di sostenibilità”: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:
a)
uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili quali definiti all’, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
b)
uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili quali definiti all’, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088;
c)
uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente;
(*1) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1)."
(*2) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;"
2)
l’articolo 260 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per valutare e gestire il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative e riassicurative derivante da ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione di riserve dovute a fattori interni o esterni, compresi i rischi di sostenibilità;»;
b)
al paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il seguente punto vi):
«vi)
i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per garantire che i rischi di sostenibilità relativi al portafoglio di investimenti siano adeguatamente identificati, valutati e gestiti;»;
c)
è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione integrano i rischi di sostenibilità nelle loro politiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), e, ove pertinente, nelle loro politiche relative agli altri settori di cui al paragrafo 1.»;
3)
l’articolo 269 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
individuare e valutare i rischi emergenti e i rischi di sostenibilità.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. I rischi emergenti e i rischi di sostenibilità di cui al paragrafo 1, lettera e), e identificati dalla funzione di gestione dei rischi rientrano nei rischi di cui all’articolo 262, paragrafo 1, lettera a).»;
4)
all’articolo 272, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
l’effetto dell’inflazione, del rischio giuridico, dei rischi di sostenibilità, delle variazioni nella composizione del portafoglio dell’impresa e dei sistemi che aggiustano al rialzo o al ribasso i premi versati dai contraenti in funzione dei loro sinistri passati (sistemi bonus-malus) o di sistemi analoghi, applicati in gruppi di rischi omogenei specifici;»
5)
all’articolo 275 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. La politica di retribuzione comprende informazioni sul modo in cui tiene conto dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.»;
6)
al titolo I, capo IX, è aggiunta la seguente sezione 6:
«
SEZIONE 6
Investimenti
Articolo 275 bis
Integrazione dei rischi di sostenibilità nel principio della persona prudente
1. In sede di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione, controllo, segnalazione e valutazione dei rischi derivanti dagli investimenti di cui all’articolo 132, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dei rischi di sostenibilità.
2. Ai fini del paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dell’impatto potenziale a lungo termine della loro strategia e delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, ove pertinente, tale strategia e tali decisioni di un’impresa di assicurazione riflettono le preferenze di sostenibilità dei loro clienti prese in considerazione nel processo di approvazione del prodotto di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione (*3).
(*3) Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1).»
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