Art. 1
In vigore dal 21 apr 2021
Il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 è così modificato:
(1)
all’ sono aggiunti i seguenti punti 6 e 7:
«6)
“rischio di sostenibilità”: il rischio di sostenibilità ai sensi dell’, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
7)
“fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.
(*1) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;"
(2)
all’articolo 18 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:
«5. Il GEFIA tiene conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.
6. Nel conformarsi agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il GEFIA tiene conto degli effetti negativi principali delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 4, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/2088.»;
(3)
all’articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Ai fini del paragrafo 1 il GEFIA si dota delle risorse e delle competenze necessarie per permettere un’efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.»;
(4)
all’articolo 30 è aggiunto il seguente comma:
«Quando individua i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi del FIA, il GEFIA include i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei suoi processi, sistemi e controlli interni.»;
(5)
all’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La politica di gestione del rischio include tutte le procedure necessarie per permettere al GEFIA di valutare, per ogni FIA che gestisce, l’esposizione al rischio di mercato, di liquidità, di sostenibilità e di controparte, nonché l’esposizione a qualsiasi altro rischio pertinente, compreso il rischio operativo, che potrebbe essere significativo per ogni FIA gestito.»;
(6)
all’articolo 57, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Il GEFIA tiene conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui al primo comma.»;
(7)
all’articolo 60, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera i):
«i)
sia responsabile dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle attività di cui alle lettere da a) a h).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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