Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/565
In vigore dal 21 apr 2021
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/565
Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così modificato:
1)
all’ sono aggiunti i seguenti punti 7, 8 e 9:
«7)
“preferenze di sostenibilità”: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:
a)
uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell’, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
b)
uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell’, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
c)
uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente;
8)
“fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088;
9)
“rischio di sostenibilità”: rischio di sostenibilità ai sensi dell’, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088.
(*1) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13)."
(*2) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;"
2)
all’articolo 21, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le imprese di investimento tengono conto dei rischi di sostenibilità nel conformarsi ai requisiti di cui al presente paragrafo.»;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Per conformarsi ai requisiti stabiliti nel presente paragrafo, le imprese di investimento tengono conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta, nonché della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento che prestano ed esercitano nel quadro di tale attività.»;
3)
all’articolo 23, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
istituire, applicare e mantenere politiche e procedure di gestione del rischio idonee che consentano di individuare i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi dell’impresa e, se appropriato, determinare il livello di rischio tollerato dall’impresa. In tale contesto le imprese di investimento tengono conto dei rischi di sostenibilità;»
(4)
l’articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Articolo 33
Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti
(Articolo 16, paragrafo 3, e articolo 23 della direttiva 2014/65/UE)
Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, le imprese di investimento considerano se l’impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l’impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell’esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:
a)
è probabile che l’impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
b)
l’impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell’operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
c)
l’impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
d)
l’impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
e)
l’impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.»;
5)
all’articolo 52, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le imprese di investimento forniscono una descrizione di quanto segue:
a)
i tipi di strumenti finanziari considerati;
b)
la gamma degli strumenti finanziari e dei fornitori analizzati per ciascun tipo di strumento in base all’ambito del servizio;
c)
ove pertinente, i fattori di sostenibilità presi in considerazione nel processo di selezione degli strumenti finanziari;
d)
in caso di consulenza indipendente, in che modo il servizio fornito soddisfa le condizioni per la prestazione di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e i fattori presi in considerazione nel processo di selezione utilizzato dall’impresa di investimento per raccomandare gli strumenti finanziari, compresi i rischi, i costi e la complessità degli strumenti finanziari.»;
6)
l’articolo 54 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità;»
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di assunzione del rischio, la sua tolleranza al rischio, la finalità dell’investimento e altresì le sue preferenze di sostenibilità.»;
c)
il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le imprese di investimento dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti, compresi eventuali fattori di sostenibilità, e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente.»;
d)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Quando presta il servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio, l’impresa di investimento non raccomanda né decide di negoziare alcun servizio o strumento se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato al cliente.
L’impresa di investimento non raccomanda né decide di negoziare strumenti finanziari come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se essi non soddisfano tali preferenze. Essa spiega ai suoi clienti o potenziali clienti le ragioni per cui non lo fa e conserva la relativa documentazione.
Se nessuno strumento finanziario soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, l’impresa di investimento conserva traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi.»;
e)
al paragrafo 12, il primo comma è sostituito dal seguente:
«12. Quando prestano una consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell’investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente, alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite e alle sue preferenze di sostenibilità.»;
f)
al paragrafo 13, è aggiunto un nuovo comma:
«Gli obblighi di soddisfare le preferenze di sostenibilità dei clienti o potenziali clienti non modificano le condizioni di cui al primo comma, ove pertinente.»
Storico versioni
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