Art. 1
In vigore dal 21 apr 2021
Il regolamento (UE) 2019/787 è così modificato:
(1)
all’articolo 3, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3)
“allusione”, il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell’allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell’ambito di un termine composto o di un elenco di ingredienti di cui all’articolo 13, paragrafi da 2 a 4, nella designazione, presentazione o etichettatura di quanto segue:
a)
un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa, o
b)
una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I;»
(2)
all’articolo 10, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
«7.
Fatti salvi gli articoli 11 e 12 e l’articolo 13, paragrafi da 2 a 4, è vietato utilizzare le denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le indicazioni geografiche nella designazione, presentazione o nell’etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria definita nell’allegato I o della pertinente indicazione geografica. Tale divieto si applica altresì nei casi in cui le denominazioni legali o le indicazioni geografiche sono utilizzate insieme a espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “fatto”, “gusto” o altri termini simili.»;
(3)
l’articolo 13 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.
In caso di miscela, è possibile indicare le denominazioni legali previste per le categorie di bevande spiritose elencate nell’allegato I o le indicazioni geografiche per le bevande spiritose solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa.
Nel caso di cui al primo comma, l’elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera e). Sia l’elenco degli ingredienti alcolici sia il termine che lo accompagna figurano nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale.
Inoltre, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell’elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo:
«3bis.
In caso di bevanda assemblata, la bevanda spiritosa reca la denominazione legale prevista nella pertinente categoria di bevande spiritose di cui all’allegato I.
In caso di bevande assemblate ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti a nessuna indicazione geografica, si applicano le seguenti condizioni:
a)
la designazione, la presentazione o l’etichettatura della bevanda assemblata può recare le denominazioni legali figuranti all’allegato I o le indicazioni geografiche corrispondenti alle bevande spiritose che sono state assemblate, purché tali denominazioni figurino:
i)
esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella bevanda assemblata, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale; e
ii)
almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda assemblata;
b)
l’elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera d);
c)
la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell’elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della bevanda assemblata.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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