Art. 1
In vigore dal 16 apr 2021
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l’estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati con i codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77 (codici TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 e 7306307780), originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e prodotto dalle società elencate in appresso sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Tutte le società
90,6 %
Russia
TMK Group (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works)
16,8 %
A892
OMK Group (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant)
10,1 %
A893
Tutte le altre società
20,5 %
A999
Bielorussia
Tutte le società
38,1 %
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:635:oj#art-1