Art. 1

In vigore dal 16 apr 2021
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/127 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente articolo, per «residui» si intendono i residui di antiparassitari di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005.»
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