Art. 1

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 apr 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato: 1) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Disposizioni transitorie 1.   Fino al 20 ottobre 2021 è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro parti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente ai seguenti atti, accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo conformemente a tali atti prima del 21 agosto 2021: — regolamento (CE) n. 798/2008, — regolamento (CE) n. 1251/2008, — regolamento (UE) n. 206/2010, — regolamento (UE) n. 605/2010, — regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013, — regolamento di esecuzione (UE) 2016/759, — regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, — decisione 2006/168/CE, — decisione 2007/777/CE, — decisione 2008/636/CE, — decisione 2010/472/UE, — decisione 2011/630/UE, — decisione di esecuzione 2012/137/UE, — decisione (UE) 2019/294. 2.   I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nel certificato di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.»; 2) gli allegati da I a XIX e gli allegati XXI e XXII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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Disposizioni transitorie (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/634) — Testo vigente | Portale Normativo