Art. 1
Disposizioni transitorie
In vigore dal 15 apr 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:
1)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Disposizioni transitorie
1. Fino al 20 ottobre 2021 è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro parti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente ai seguenti atti, accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo conformemente a tali atti prima del 21 agosto 2021:
—
regolamento (CE) n. 798/2008,
—
regolamento (CE) n. 1251/2008,
—
regolamento (UE) n. 206/2010,
—
regolamento (UE) n. 605/2010,
—
regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013,
—
regolamento di esecuzione (UE) 2016/759,
—
regolamento di esecuzione (UE) 2018/659,
—
decisione 2006/168/CE,
—
decisione 2007/777/CE,
—
decisione 2008/636/CE,
—
decisione 2010/472/UE,
—
decisione 2011/630/UE,
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decisione di esecuzione 2012/137/UE,
—
decisione (UE) 2019/294.
2. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nel certificato di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.»;
2)
gli allegati da I a XIX e gli allegati XXI e XXII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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