Art. 1
In vigore dal 12 apr 2021
Il nome «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:591:oj#art-1