Art. 1
In vigore dal 9 apr 2021
1. Fatto salvo l’, è istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di alluminio, laminati piatti, anche di alluminio non legato, anche semplicemente laminati piatti, senza supporto, senza strati interni di altri materiali,
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in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma inferiore a 6 mm;
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in lamiere, di spessore superiore a 6 mm;
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in rotoli o in nastri arrotolati, di spessore uguale o superiore a 0,03 mm, ma inferiore a 0,2 mm;
attualmente classificati con i codici NC ex 7606 11 10 (codici TARIC 7606111025, 7606111086), ex 7606 11 91 (codici TARIC 7606119125, 7606119186), ex 7606 11 93 (codici TARIC 7606119325, 7606119386), ex 7606 11 99 (codici TARIC 7606119925, 7606119986), ex 7606 12 20 (codici TARIC 7606122025, 7606122088), ex 7606 12 92 (codici TARIC 7606129225, 7606129293), ex 7606 12 93 (codice TARIC 7606129386), ex 7606 12 99 (codici TARIC 7606129925 e 7606129986), ex 7606 91 00 (codici TARIC 7606910025, 7606910086), ex 7606 92 00 (codici TARIC 7606920025, 7606920092), ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119044, 7607119048, 7607119051, 7607119053, 7607119065, 7607119071, 7607119073, 7607119075, 7607119077, 7607119091, 7607119093) ed ex 7607 19 90 (codici TARIC 7607199075, 7607199094) originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Codice addizionale TARIC
Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.
28,3
C610
Nanshan Group
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Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd.
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Yantai Nanshan Aluminum New Material Co., Ltd.
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Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd.
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Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.
19,3
C611
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.
21,4
C612
Altre imprese che hanno collaborato (allegato)
22,6
Tutte le altre società
46,7
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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