Art. 1
In vigore dal 7 apr 2021
All’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per quanto riguarda il rumore e le emissioni, detti aeromobili e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati soddisfano i requisiti per la protezione dell’ambiente riportati nell’emendamento 13 del volume I, nell’emendamento 10 del volume II e nell’emendamento 1 del volume III dell’allegato 16 della convenzione di Chicago, tutti quali applicabili al 1o gennaio 2021.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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