Art. 1

In vigore dal 7 apr 2021
All’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per quanto riguarda il rumore e le emissioni, detti aeromobili e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati soddisfano i requisiti per la protezione dell’ambiente riportati nell’emendamento 13 del volume I, nell’emendamento 10 del volume II e nell’emendamento 1 del volume III dell’allegato 16 della convenzione di Chicago, tutti quali applicabili al 1o gennaio 2021.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1087 — Testo vigente | Portale Normativo