Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2402

In vigore dal 31 mar 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2402 Il regolamento (UE) 2017/2402 è così modificato: 1) all’ sono aggiunti i punti seguenti: «24) “esposizione deteriorata”: un’esposizione che soddisfa una o più condizioni di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; 25) “cartolarizzazione di esposizioni deteriorate”: cartolarizzazione coperta da un aggregato di esposizioni deteriorate il cui valore nominale rappresenta non meno del 90 % dell’intero valore nominale del portafoglio al momento della creazione e in qualunque momento successivo in cui le attività sono aggiunte al portafoglio sottostante o ritirate da esso a causa di una ricostituzione, di una ristrutturazione o di qualsiasi altro motivo pertinente; 26) “accordo sulla protezione del credito”: accordo concluso tra il cedente e l’investitore al fine di trasferire il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate dal cedente all’investitore mediante derivati su crediti o di garanzie, in virtù del quale il cedente si impegna a pagare all’investitore un importo, noto come premio per la protezione del credito, e l’investitore si impegna a effettuare a favore del cedente un pagamento, noto come pagamento per la protezione del credito, al verificarsi di uno degli eventi creditizi definiti contrattualmente; 27) “premio per la protezione del credito”: importo che il cedente si è impegnato a pagare all’investitore a norma dell’accordo sulla protezione del credito per la protezione del credito promessa dall’investitore; 28) “pagamento per la protezione del credito”: importo che l’investitore si è impegnato a pagare al cedente a norma dell’accordo sulla protezione del credito al verificarsi di uno degli eventi creditizi definiti nell’accordo sulla protezione del credito; 29) “margine positivo (‘excess spread’) sintetico”: importo che, secondo la documentazione di una cartolarizzazione sintetica, è designato contrattualmente dal cedente per assorbire le perdite delle esposizioni cartolarizzate che potrebbero verificarsi prima della data di scadenza dell’operazione; 30) “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità quali definiti all’, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); 31) “sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile”: la differenza tra il saldo in essere delle esposizioni nel portafoglio sottostante e il prezzo al quale tali esposizioni sono vendute dal cedente alla SSPE, laddove né il cedente né il prestatore originario sono rimborsati per tale differenza. (*)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;" 2) l’articolo 4 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il paese terzo è inserito nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in conformità dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); (*)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;" b) è inserita la lettera seguente: «a bis) il paese terzo è inserito nell’allegato I o nell’allegato II dell’elenco dell’UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;»; c) è inserito il comma seguente: «Per una SSPE la quale, dopo il 9 aprile 2021, è stabilita in una delle giurisdizioni di cui all’allegato II in quanto applicano un regime fiscale dannoso, l’investitore comunica l’investimento in titoli emessi dalla SSPE alle autorità fiscali competenti dello Stato membro in cui l’investitore è residente a fini fiscali.»; 3) all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «f) nel caso delle esposizioni deteriorate, si applicano norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni.»; 4) l’articolo 6 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Nella misurazione dell’interesse economico netto rilevante, il soggetto che lo mantiene tiene conto delle commissioni che nella prassi possono essere utilizzate per ridurre l’interesse economico netto rilevante effettivo. In caso di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali, l’obbligo di cui al presente paragrafo può essere soddisfatto anche dal gestore, a condizione che possa dimostrare di avere esperienza di gestione (“servicing”) di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e che abbia predisposto politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   In deroga al paragrafo 3, in caso di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, qualora sia stato concordato uno sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile, il mantenimento di un interesse economico netto rilevante ai fini di tale paragrafo non è inferiore al 5 % della somma del valore netto delle esposizioni cartolarizzate considerate esposizioni deteriorate e, se applicabile, del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate. Il valore netto di un’esposizione deteriorata è calcolato sottraendo lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile concordato al livello della singola esposizione cartolarizzata al momento della creazione o, se applicabile, una quota corrispondente dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile concordato al livello del portafoglio di esposizioni sottostanti, al momento della creazione dal valore nominale dell’esposizione o, se applicabile, dal suo valore nominale residuo al momento della creazione. Inoltre, al fine di determinare il valore netto delle esposizioni deteriorate cartolarizzate, lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile può includere la differenza tra l’importo nominale dei segmenti della cartolarizzazione di esposizioni deteriorate sottoscritti dal cedente per una vendita successiva e il prezzo al quale tali segmenti sono venduti per la prima volta a soggetti terzi indipendenti.»; c) il paragrafo 7 è così modificato: i) al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti: «f) le modalità di mantenimento del rischio a norma dei paragrafi 3 e 3 bis nel caso delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate; g) l’impatto delle commissioni sull’interesse economico netto rilevante effettivo pagate al soggetto che lo mantiene ai sensi del paragrafo 1.»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.»; 5) all’articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma, per quanto riguarda le esposizioni sottostanti che erano esposizioni deteriorate al momento dell’acquisto da parte del cedente di tali esposizioni dal terzo pertinente, si applicano norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni.»; 6) all’articolo 18, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti stabiliti nella sezione 1, 2 o 2 bis del presente capo e ne è stata data notifica all’ESMA ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1; e»; 7) il titolo della sezione 1 del Capo 4 è sostituito dal seguente: «Requisiti per cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate» 8) l’articolo 19 è così modificato: a) il titolo dell’articolo è sostituito dal seguente: «Cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono considerate STS le cartolarizzazioni tradizionali, ad eccezione dei programmi ABCP e delle operazioni ABCP, conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 20, 21 e 22.»; 9) l’articolo 22 è così modificato: a) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma, a decorrere dal 1o giugno 2021 i cedenti possono decidere di pubblicare le informazioni disponibili relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Entro il 10 luglio 2021, le AEV elaborano, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, concernenti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, per quanto concerne gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi sul clima e altri effetti negativi ambientali, sociali e di governance. Se del caso, i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma rispecchiano o richiamano le norme tecniche di regolamentazione elaborate ai sensi del mandato conferito alle AEV dal regolamento (UE) 2019/2088, in particolare all’articolo 2 bis e all’articolo 4, paragrafi 6 e 7. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»; (10) è inserita la sezione seguente: « SEZIONE 2 bis Requisiti per la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio Articolo 26 bis Cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio 1.   Le cartolarizzazioni sintetiche che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 26 ter a 26 sexies sono considerate cartolarizzazioni STS nel bilancio. 2.   L’EBA, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, può adottare, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti e raccomandazioni sull’interpretazione e l’applicazione armonizzate dei requisiti di cui agli articoli da 26 ter a 26 sexies del presente regolamento. Articolo 26 ter Requisiti di semplicità 1.   Un cedente è un’entità autorizzata o titolare di licenza nell’Unione. Il cedente che acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza applica a tali esposizioni politiche in materia di credito, recupero, rinegoziazione del debito e gestione non meno rigorose di quelle applicate a esposizioni comparabili che non sono state acquistate. 2.   Le esposizioni sottostanti sono create nel quadro dell’attività principale del cedente. 3.   Alla data di conclusione di un’operazione le esposizioni sottostanti sono detenute nel bilancio del cedente o di un’entità appartenente allo stesso gruppo del cedente. Ai fini del presente paragrafo, si intende per gruppo uno dei seguenti: a) un gruppo di entità giuridiche soggetto al consolidamento prudenziale a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) un gruppo quale definito dall’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. 4.   Il cedente non può coprire la propria esposizione al rischio di credito delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione al di là della protezione ottenuta grazie all’accordo sulla protezione del credito. 5.   L’accordo sulla protezione del credito è conforme alle norme di attenuazione del rischio di credito di cui all’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013 ovvero, se tale articolo non è applicabile, a requisiti non meno rigorosi di quelli previsti da detto articolo. 6.   Il cedente fornisce dichiarazioni e garanzie circa il soddisfacimento dei requisiti seguenti: a) il cedente o un’entità del gruppo al quale il cedente appartiene ha pieno titolo giuridico sulle esposizioni sottostanti e sui relativi diritti accessori; b) quando il cedente è un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure un’impresa di assicurazione quale definita all’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE, il cedente o l’entità che rientra nell’ambito della vigilanza su base consolidata mantiene nel proprio bilancio il rischio di credito sulle esposizioni sottostanti; c) ciascuna esposizione sottostante soddisfa, alla data in cui è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, i criteri di ammissibilità e tutte le condizioni, diverse dal verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 1, per il pagamento della protezione del credito in conformità dell’accordo sulla protezione del credito contenuto nella documentazione riguardante la cartolarizzazione; d) per quanto a conoscenza del cedente, il contratto per ciascuna esposizione sottostante contiene l’obbligo legale, valido, vincolante ed esecutivo nei confronti del debitore di pagare le somme indicate in tale contratto; e) le esposizioni sottostanti rispettano criteri di sottoscrizione non meno rigorosi dei criteri di sottoscrizione standard che il cedente applica a esposizioni simili non cartolarizzate; f) per quanto a conoscenza del cedente, nessuno dei debitori è in situazione di violazione sostanziale o di default rispetto a una delle obbligazioni cui è tenuto in relazione ad un’esposizione sottostante alla data in cui detta esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato; g) per quanto a conoscenza del cedente, la documentazione riguardante l’operazione non contiene informazioni false sui dettagli delle esposizioni sottostanti; h) alla conclusione dell’operazione o quando un’esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, il contratto tra il debitore e il prestatore originario in relazione all’esposizione sottostante non è stato modificato in modo da compromettere l’esecutività o la recuperabilità dell’esposizione stessa. 7.   Le esposizioni sottostanti soddisfano criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale. Ai fini del presente paragrafo, non si considera gestione attiva del portafoglio la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni o garanzie o, quando la cartolarizzazione include un periodo di ricostituzione, l’aggiunta di esposizioni che soddisfano le condizioni di ricostituzione stabilite. Le esposizioni aggiunte dopo la data di conclusione dell’operazione soddisfano criteri di ammissibilità non meno rigorosi di quelli applicati nella selezione iniziale delle esposizioni sottostanti. L’esposizione sottostante può essere eliminata dall’operazione se: a) è stata pienamente rimborsata o è giunta a scadenza; b) è stata ceduta nel corso del normale svolgimento delle attività del cedente, purché la cessione non costituisca un supporto implicito ai sensi dell’articolo 250 del regolamento (UE) n. 575/2013; c) è soggetta a una modifica non determinata dal credito, quale il rifinanziamento o la ristrutturazione del debito, verificatasi nel corso della normale gestione dell’esposizione sottostante stessa; oppure d) non soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento in cui è stata inclusa nell’operazione. 8.   La cartolarizzazione è coperta da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, tenuto conto delle specifiche caratteristiche in termini di flussi di cassa della tipologia di attività, fra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati. Il portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività. Le esposizioni sottostanti di cui al primo comma comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti. Le esposizioni sottostanti di cui al primo comma presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire per i loro importi, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi o per qualsiasi altro diritto di percepire un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione. Le esposizioni sottostanti di cui al primo comma del presente paragrafo non comprendono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per le obbligazioni societarie non quotate in una sede di negoziazione. 9.   Le esposizioni sottostanti non comprendono alcuna posizione verso la cartolarizzazione. 10.   Ai potenziali investitori sono divulgati integralmente e senza indebito ritardo i parametri di sottoscrizione in conformità dei quali sono create le esposizioni sottostanti e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione. Le esposizioni sottostanti sono sottoscritte con pieno diritto di rivalsa nei confronti di debitori diversi dalla SSPE. Nessun terzo partecipa alle decisioni in materia di credito o di sottoscrizione riguardanti le esposizioni sottostanti. In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o, se applicabile, agli intermediari è stato fatto presente che le informazioni fornite potrebbero non essere verificate dal prestatore. La valutazione del merito di credito del mutuatario deve rispondere ai requisiti fissati all’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE o all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE ovvero, se del caso, a requisiti equivalenti di paesi terzi. Il cedente o il prestatore originario ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate. 11.   Al momento della selezione le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario: a) è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di una procedura di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data di selezione delle esposizioni sottostanti, salvo che: i) l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di selezione delle esposizioni sottostanti; e ii) nelle informazioni fornite dal cedente in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione; b) al momento della creazione dell’esposizione sottostante, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o c) ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente. 12.   Al momento dell’inclusione delle esposizioni sottostanti, i debitori hanno effettuato almeno un pagamento, tranne nel caso in cui: a) la cartolarizzazione è una cartolarizzazione rotativa, garantita da esposizioni pagabili in un’unica rata o con scadenza inferiore a un anno, compresi, senza alcuna limitazione, i pagamenti mensili previsti per i crediti rotativi; o b) l’esposizione rappresenta il rifinanziamento di un’esposizione già inclusa nell’operazione. 13.   L’EBA elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente quali esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 8 sono ritenute omogenee. L’EBA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 10 ottobre 2021. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 26 quarter Requisiti di standardizzazione 1.   Il cedente o il prestatore originario adempie l’obbligo di mantenimento del rischio a norma dell’articolo 6. 2.   La documentazione riguardante le operazioni descrive il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti da una cartolarizzazione e i possibili relativi effetti sui pagamenti a favore del cedente e degli investitori. Tali rischi sono adeguatamente attenuati e sono rese pubbliche tutte le misure adottate a tal fine. Le garanzie a copertura delle obbligazioni dell’investitore a norma dell’accordo sulla protezione del credito sono denominate nella stessa valuta in cui è denominato il pagamento per la protezione del credito. In caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, l’importo delle passività della SSPE in relazione ai pagamenti degli interessi a favore degli investitori è, a ogni scadenza del pagamento, pari o inferiore all’importo ricavato dalla SSPE dal cedente e da eventuali contratti di garanzia reale. Tranne che per fini di copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di valuta delle esposizioni sottostanti, il portafoglio delle esposizioni sottostanti non comprende derivati. Tali derivati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale. 3.   Qualsiasi pagamento di tasso di interesse legato a un tasso di riferimento in relazione all’operazione si basa su uno degli elementi seguenti: a) tassi di interesse di mercato di uso generale, o tassi settoriali di uso generale che riflettono i costi di finanziamento, e che non fanno riferimento a formule o derivati complessi; b) il reddito generato dalla garanzia reale a copertura delle obbligazioni dell’investitore a norma dell’accordo sulla protezione. Il pagamento di interessi legati a un tasso di riferimento dovuti a titolo delle esposizioni sottostanti si basa su tassi di interesse di mercato di uso generale o su tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento e non fa riferimento a formule o derivati complessi. 4.   A seguito del verificarsi di un evento che determina l’esecuzione dell’accordo sulla protezione del credito nei confronti del cedente, l’investitore è autorizzato ad intraprendere azioni esecutive. Nel caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, quando viene emesso un avviso di esecuzione o di risoluzione dell’accordo sulla protezione del credito, presso la SSPE è mantenuto solo l’importo di contante necessario per garantire il funzionamento operativo della SSPE, il versamento dei pagamenti per la protezione delle esposizioni sottostanti in stato di default ancora in fase di rinegoziazione al momento della risoluzione, o il rimborso ordinato degli investitori secondo i termini contrattuali della cartolarizzazione. 5.   Le perdite sono ripartite tra i detentori di posizioni verso la cartolarizzazione secondo il rango del segmento, iniziando dal segmento con il rango più junior. Per determinare l’importo in essere dei segmenti a ogni data di pagamento, è applicato l’ammortamento sequenziale a tutti i segmenti a partire dal segmento con il rango più senior. In deroga al secondo comma, per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale sono previsti fattori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti che comportano il ripristino della priorità di pagamento secondo pagamenti sequenziali in funzione del rango. Tali fattori di attivazione basati sulla performance comprendono come minimo: a) l’aumento dell’importo accumulato delle esposizioni deteriorate o l’aumento delle perdite accumulate superiore a una data percentuale dell’importo in essere del portafoglio sottostante; b) un fattore di attivazione retrospettivo addizionale; e c) un fattore di attivazione prospettico. L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione e, se del caso, alla calibrazione dei fattori di attivazione basati sulla performance. L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2021. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al quarto comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Man mano che procede l’ammortamento dei segmenti, agli investitori è rimborsato l’importo della garanzia reale pari all’importo dell’ammortamento dei segmenti, a condizione che gli investitori abbiano garantito i segmenti. Qualora si verifichi uno degli eventi creditizi di cui all’articolo 26 sexies in relazione alle esposizioni sottostanti e la rinegoziazione del debito per tali esposizioni non sia stata completata, l’importo per la protezione del credito che rimane a qualsiasi scadenza di pagamento è almeno equivalente all’importo nominale in essere delle esposizioni sottostanti meno l’importo dei pagamenti intermedi effettuati in relazione a dette esposizioni sottostanti. 6.   La documentazione riguardante l’operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o, in caso di cartolarizzazione rotativa, fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, compresi almeno: a) il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una soglia prestabilita o al di sotto di essa; b) l’aumento delle perdite al di sopra di una soglia prestabilita; c) l’incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita per uno specifico periodo. 7.   La documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente: a) gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali del gestore, del fiduciario e degli altri fornitori di servizi accessori, ove applicabile, e dell’agente terzo verificatore di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 4; b) le disposizioni che garantiscono la sostituzione del gestore, del fiduciario, degli altri fornitori di servizi accessori o dell’agente terzo verificatore di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 4, in caso di default o di insolvenza di uno di tali prestatori di servizi, qualora essi siano diversi dal cedente, secondo modalità che non determinino la cessazione della fornitura di detti servizi; c) le procedure di gestione che si applicano alle esposizioni sottostanti alla data di conclusione dell’operazione e successivamente e le circostanze in cui tali procedure possono essere modificate; d) gli standard di gestione che il gestore è tenuto a rispettare nella gestione delle esposizioni sottostanti per l’intera durata della cartolarizzazione. 8.   Il gestore ha esperienza di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e ha predisposto politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni. Il gestore applica alle esposizioni sottostanti procedure di gestione almeno altrettanto rigorose di quelle applicate dal cedente a esposizioni analoghe non cartolarizzate. 9.   Il cedente mantiene un registro di riferimento aggiornato per identificare le esposizioni sottostanti in qualsiasi momento. Detto registro identifica i debitori di riferimento, le obbligazioni di riferimento da cui derivano le esposizioni sottostanti e, per ogni esposizione sottostante, l’importo nominale che è protetto e che è in essere. 10.   La documentazione riguardante l’operazione contiene disposizioni chiare che facilitano la risoluzione tempestiva dei conflitti tra diverse categorie di investitori. In caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, i diritti di voto sono chiaramente definiti e attribuiti agli obbligazionisti e sono chiaramente definite le responsabilità del fiduciario e di altre entità con doveri fiduciari nei confronti degli investitori. Articolo 26 quinquies Requisiti di trasparenza 1.   Prima della fissazione del prezzo il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che sono oggetto della cartolarizzazione, nonché la fonte di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno cinque anni. 2.   Prima della conclusione dell’operazione un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto a verifica esterna condotta da soggetto adeguato e indipendente, compresa la verifica che le esposizioni sottostanti siano ammissibili alla protezione del credito a norma dell’accordo sulla protezione del credito. 3.   Prima della fissazione del prezzo della cartolarizzazione, il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori un modello di flusso di cassa delle passività che rappresenti precisamente il rapporto contrattuale che intercorre tra le esposizioni sottostanti e il flusso dei pagamenti tra il cedente, gli investitori, altri terzi e, se applicabile, la SSPE e, dopo la fissazione del prezzo, mette tale modello a disposizione degli investitori su base continuativa e dei potenziali investitori su richiesta. 4.   Nel caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, il cedente pubblica le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziate da tali prestiti su immobili residenziali, prestiti per veicoli o leasing auto nell’ambito delle informazioni comunicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a). In deroga al primo comma, a decorrere dal 1o giugno 2021 i cedenti possono decidere di pubblicare le informazioni disponibili relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità. 5.   Il cedente è responsabile dell’osservanza dell’articolo 7. Prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono messe a disposizione dei potenziali investitori, su richiesta di questi ultimi. Prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a d), sono messe a disposizione almeno sotto forma di bozza o di prima stesura. La documentazione finale è messa a disposizione degli investitori al più tardi 15 giorni dopo la conclusione dell’operazione. 6.   Entro il 10 luglio 2021, le AEV elaborano, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, concernenti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo, per quanto concerne gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi sul clima e altri effetti negativi ambientali, sociali e di governance. Se del caso, i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo rispecchiano o richiamano le norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità del mandato conferito alle AEV dal regolamento (UE) 2019/2088, in particolare all’articolo 2 bis e all’articolo 4, paragrafi 6 e 7. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. Articolo 26 sexies Requisiti concernenti l’accordo sulla protezione del credito, l’agente terzo verificatore e il margine positivo sintetico 1.   L’accordo sulla protezione del credito copre almeno gli eventi creditizi seguenti: a) quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di garanzie, gli eventi creditizi di cui all’articolo 215, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; b) quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di derivati sui crediti, gli eventi creditizi di cui all’articolo 216, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Tutti gli eventi creditizi devono essere documentati. Le misure di tolleranza ai sensi dell’articolo 47 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono applicate alle esposizioni sottostanti non precludono l’attivazione di eventi creditizi ammissibili. 2.   Il pagamento per la protezione del credito in seguito al verificarsi di un evento creditizio è calcolato sulla base della perdita effettiva subita dal cedente o dal prestatore originario, come determinata secondo le rispettive politiche e procedure di recupero standard per le tipologie di esposizioni pertinenti e iscritta in bilancio al momento dell’effettuazione del pagamento. Il pagamento finale per la protezione del credito è pagabile entro un determinato periodo di tempo dopo la rinegoziazione del debito per l’esposizione sottostante pertinente, nel caso in cui la rinegoziazione del debito sia stata completata prima della scadenza legale prevista o alla risoluzione anticipata dell’accordo sulla protezione del credito. Il pagamento intermedio per la protezione del credito è effettuato al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui al paragrafo 1, nel caso in cui la rinegoziazione del debito per le perdite per la pertinente esposizione sottostante non sia stata completata entro la fine del periodo di sei mesi. Il pagamento intermedio per la protezione del credito è almeno pari all’elemento più elevato tra i seguenti: a) l’importo delle perdite attese che è equivalente alla riduzione di valore iscritta in bilancio dal cedente conformemente alla disciplina contabile applicabile al momento in cui è effettuato il pagamento intermedio, partendo dal presupposto che l’accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite; b) ove applicabile, l’importo delle perdite attese quale determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Qualora venga effettuato un pagamento intermedio per la protezione del credito, si procede al pagamento finale per la protezione del credito di cui al primo comma al fine di adeguare il regolamento intermedio delle perdite alla perdita effettiva subita. Il metodo per il calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti finali per la protezione del credito è specificato nell’accordo sulla protezione del credito. Il pagamento per la protezione del credito è proporzionato alla quota dell’importo nominale in essere della corrispondente esposizione sottostante coperta dall’accordo sulla protezione del credito. Il diritto del cedente a ricevere il pagamento per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo. Gli importi a carico degli investitori nel quadro dell’accordo di protezione del credito sono definiti chiaramente nell’accordo sulla protezione del credito e limitati. Tali importi devono poter essere calcolati in qualsiasi circostanza. L’accordo sulla protezione del credito indica chiaramente le circostanze in cui gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti. L’agente terzo verificatore di cui al paragrafo 4 valuta se tali circostanze si sono verificate. L’importo del pagamento per la protezione del credito è calcolato al livello della singola esposizione sottostante per la quale si è verificato un evento creditizio. 3.   L’accordo sulla protezione del credito specifica il periodo di proroga massimo che si applica alla rinegoziazione del debito per le esposizioni sottostanti in relazione alle quali si è verificato un evento creditizio di cui al paragrafo 1, ma per le quali la rinegoziazione del debito non è stata completata alla scadenza legale prevista o alla cessazione anticipata dell’accordo sulla protezione del credito. Tale periodo di proroga non supera i due anni. L’accordo sulla protezione del credito prevede che entro la fine del periodo di proroga sia effettuato un pagamento finale per la protezione del credito in base alla perdita finale stimata del cedente che dovrebbe essere stata da questi iscritta in bilancio all’epoca, partendo dal presupposto che l’accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite. In caso di cessazione dell’accordo sulla protezione del credito, la rinegoziazione del debito prosegue per gli eventi creditizi pendenti verificatisi prima della cessazione secondo le modalità di cui al primo comma. I premi per la protezione del credito da pagare a norma dell’accordo sulla protezione del credito sono strutturati in funzione dell’importo nominale in essere delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate al momento del pagamento e riflettono il rischio del segmento protetto. A tali fini, l’accordo sulla protezione del credito non prevede premi garantiti, pagamenti anticipati dei premi, meccanismi di sconto o altri meccanismi che possono impedire o ridurre l’effettiva attribuzione delle perdite agli investitori o restituire al cedente parte dei premi pagati dopo la scadenza dell’operazione. In deroga al terzo comma del presente paragrafo, i pagamenti anticipati dei premi sono consentiti, purché siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato, se il sistema di garanzia è previsto espressamente dalla normativa nazionale di uno Stato membro e beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013. La documentazione riguardante l’operazione descrive le modalità di calcolo del premio per la protezione del credito e delle eventuali cedole per ogni data di pagamento lungo tutta la durata della cartolarizzazione. Il diritto degli investitori a ricevere i premi per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo. 4.   Prima della data di conclusione dell’operazione il cedente nomina un agente terzo verificatore. Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, l’agente terzo verificatore verifica come minimo tutti gli aspetti seguenti: a) che l’evento creditizio indicato nell’avviso è un evento creditizio specificato nei termini dell’accordo sulla protezione del credito; b) che l’esposizione sottostante era inclusa nel portafoglio di riferimento al momento in cui si è verificato l’evento creditizio in questione; c) che l’esposizione sottostante soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento della sua inclusione nel portafoglio di riferimento; d) nel caso in cui alla cartolarizzazione sia stata aggiunta un’esposizione sottostante in seguito a ricostituzione, che la ricostituzione soddisfaceva le condizioni di ricostituzione; e) che l’importo finale della perdita sia coerente con le perdite iscritte dal cedente nel conto profitti e perdite; f) che al momento in cui viene effettuato il pagamento finale per la protezione del credito le perdite relative alle esposizioni sottostanti sono state correttamente attribuite agli investitori. L’agente terzo verificatore è indipendente dal cedente e dagli investitori e, ove applicabile, dalla SSPE e ha accettato la nomina come agente terzo verificatore entro la data di conclusione dell’operazione. L’agente terzo verificatore può effettuare la verifica sulla base di un campione anziché per ogni singola esposizione sottostante per la quale si chiede il pagamento per la protezione del credito. Gli investitori possono tuttavia chiedere la verifica dell’ammissibilità di qualsiasi esposizione sottostante se non sono soddisfatti della verifica a campione. Il cedente include nella documentazione riguardante l’operazione l’impegno a fornire all’agente terzo verificatore tutte le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui al primo comma. 5.   Il cedente non può porre fine all’operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi da uno degli eventi seguenti: a) l’insolvenza dell’investitore; b) il mancato pagamento da parte dell’investitore di qualsiasi importo dovuto ai sensi dell’accordo sulla protezione del credito o la violazione da parte dell’investitore di obblighi materiali previsti nei documenti riguardanti l’operazione; c) eventi normativi pertinenti, tra cui: i) modifiche pertinenti della normativa dell’Unione o nazionale, modifiche pertinenti da parte delle autorità competenti di interpretazioni ufficialmente pubblicate di detta normativa, se del caso, o modifiche pertinenti della tassazione o del trattamento contabile delle operazioni che hanno un effetto negativo rilevante sull’efficienza economica di un’operazione, in ciascun caso rispetto a quanto previsto al momento della conclusione dell’operazione e che non poteva ragionevolmente essere previsto all’epoca; ii) l’accertamento da parte dell’autorità competente che il cedente o gli affiliati del cedente non sono o non sono più autorizzati a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione alla cartolarizzazione a norma dell’articolo 245, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; d) l’esercizio dell’opzione “call” sull’operazione in un determinato momento (“time call”), se il periodo calcolato a partire dalla data di conclusione dell’operazione è uguale o superiore alla vita media ponderata del portafoglio di riferimento iniziale alla data di conclusione dell’operazione; e) l’esercizio dell’opzione “clean-up call” come definita all’articolo 242, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; f) nel caso della protezione del credito di tipo personale, l’investitore non è più qualificato come fornitore di protezione ammissibile conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 8. La documentazione riguardante l’operazione specifica se nell’operazione in questione sono inclusi uno o più dei diritti di call di cui alle lettere d) ed e), e come detti diritti di call sono strutturati. Ai fini della lettera d), la time call non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito. Quando la time call viene esercitata, i cedenti notificano alle autorità competenti le modalità con cui i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono soddisfatti, anche con una giustificazione dell’uso della “time call” e un resoconto plausibile che dimostri che il motivo di esercizio di detta opzione non costituisce un deterioramento della qualità delle attività sottostanti. Nel caso della protezione del credito di tipo reale, al termine dell’accordo sulla protezione del credito, la garanzia è rimborsata agli investitori secondo il rango del segmento fatte salve le disposizioni del pertinente diritto fallimentare, quale applicabile al cedente. 6.   Gli investitori non possono porre fine a un’operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi dal mancato pagamento del premio per la protezione del credito o qualsiasi altra violazione sostanziale degli obblighi contrattuali da parte del cedente. 7.   Il cedente può impegnare margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’importo del margine positivo sintetico che il cedente si impegna a utilizzare come supporto di credito in ciascun periodo di pagamento è specificato nella documentazione riguardante l’operazione ed espresso come percentuale fissa del saldo totale in essere del portafoglio all’inizio del relativo periodo di pagamento (margine positivo sintetico fisso); b) il margine positivo sintetico non utilizzato per coprire le perdite su crediti che si verificano durante ciascun periodo di pagamento è restituito al cedente; c) per i cedenti che utilizzano il metodo IRB di cui all’articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo totale impegnato per anno non è superiore agli importi legali delle perdite attese su un anno su tutte le esposizioni sottostanti per tale anno calcolati a norma dell’articolo 158 di tale regolamento; d) per i cedenti che non utilizzano il metodo IRB di cui all’articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo delle perdite attese su un anno sul portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l’operazione; e) la documentazione riguardante l’operazione specifica le condizioni di cui al presente paragrafo. 8.   Gli accordi sulla protezione del credito assumono la forma di: a) una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a uno dei soggetti di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché alle esposizioni verso l’investitore possa essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, dello stesso regolamento; b) una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 che beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o c) un’altra protezione del credito non menzionata alle lettere a) e b) del presente paragrafo sotto forma di garanzia personale, derivato su crediti o “credit linked note” che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013, purché le obbligazioni dell’investitore siano garantite da garanzie conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 9 e 10 del presente articolo. 9.   L’altra protezione del credito di cui al paragrafo 8, lettera c), soddisfa i seguenti requisiti: a) il diritto del cedente di utilizzare la garanzia per soddisfare gli obblighi di pagamento per la protezione degli investitori costituisce titolo esecutivo garantito da opportuni contratti di garanzia; b) il diritto degli investitori, in caso di liquidazione della cartolarizzazione o man mano che i segmenti sono rimborsati, di riavere le garanzie non utilizzate per far fronte ai pagamenti per la protezione costituisce titolo esecutivo; c) se la garanzia è investita in titoli, la documentazione riguardante l’operazione definisce i criteri di ammissibilità e le modalità di custodia dei titoli. La documentazione riguardante l’operazione specifica se gli investitori restano esposti al rischio di credito del cedente. Il cedente ottiene un parere da un consulente giuridico qualificato che confermi l’esecutività della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti. 10.   Qualora sia fornita un’altra protezione del credito a norma del paragrafo 8, lettera c), del presente articolo, il cedente e l’investitore ricorrono a garanzie di elevata qualità, che sono una delle seguenti: a) garanzie sotto forma di titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, che soddisfano tutte le condizioni seguenti: i) tali titoli di debito hanno una scadenza residua massima di tre mesi che non supera il periodo rimanente fino alla data di pagamento successiva; ii) tali titoli di debito possono essere rimborsati in contanti per un importo pari al saldo in essere del segmento protetto; iii) tali titoli di debito sono detenuti da un custode indipendente dal cedente e dagli investitori; b) le garanzie in contante detenute presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore, in linea con l’attribuzione delle valutazioni di cui all’articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013. In deroga al primo comma del presente paragrafo, fatto salvo il consenso esplicito nella documentazione finale relativa all’operazione da parte dell’investitore dopo aver esercitato la “due diligence” conformemente all’articolo 5 del presente regolamento, compresa una valutazione delle pertinenti esposizioni al rischio di controparte, solo il cedente può ricorrere a garanzie reali di elevata qualità in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati, se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito minimo della classe di merito di credito 2 in linea con l’attribuzione delle valutazioni di cui all’articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, possono, previa consultazione dell’EBA, consentire garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati, se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito della classe di merito di credito 3 purché possano essere documentati difficoltà di mercato, ostacoli oggettivi connessi alla classe di merito di credito assegnata allo Stato membro dell’ente o potenziali problemi significativi di concentrazione nello Stato membro interessato dovuti all’applicazione del requisito minimo della classe di merito di credito 2 di cui al secondo comma. Se l’ente creditizio terzo o il cedente o uno dei suoi affiliati non soddisfano più il requisito minimo della classe di merito di credito, la garanzia è trasferita entro nove mesi a un ente creditizio terzo con classe di merito di credito 3 o superiore o la garanzia è investita in titoli che soddisfano i criteri di cui al primo comma, lettera a). I requisiti di cui al presente paragrafo si considerano soddisfatti in caso di investimenti in “credit linked note” emesse dal cedente, a norma dell’articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’EBA controlla l’applicazione delle pratiche seguite in materia di garanzie di cui al presente articolo, prestando particolare attenzione al rischio di controparte e agli altri rischi economici e finanziari sostenuti dagli investitori e derivanti da dette pratiche in materia di garanzie. L’EBA invia alla Commissione una relazione sulle sue conclusioni entro il 10 aprile 2023. Entro il 10 ottobre 2023 la Commissione, sulla base di tale relazione dell’EBA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente articolo, con particolare riguardo al rischio di un accumulo eccessivo di rischio di controparte nel sistema finanziario, corredata, se del caso, di una proposta legislativa intesa a modificare il presente articolo.»; 11) l’articolo 27 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il cedente e il promotore notificano congiuntamente all’ESMA, mediante il modulo previsto al paragrafo 7 del presente articolo, se la cartolarizzazione è conforme ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies («notifica STS»). Nel caso di un programma ABCP, solo il promotore è responsabile della notifica di tale programma e, nell’ambito dello stesso, delle operazioni ABCP conformi all’articolo 24. In caso di cartolarizzazioni sintetiche, solo il cedente è responsabile della notifica. La notifica STS include la spiegazione da parte del cedente e del promotore delle modalità con cui si sono rispettati i criteri STS di cui agli articoli da 20 a 22 e agli articoli da 24 a 26 o agli articoli da 26 ter a 26 sexies.»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) al primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Il cedente, il promotore o la SSPE può ricorrere ai servizi di un terzo autorizzato a norma dell’articolo 28 per valutare se una cartolarizzazione è conforme agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies.»; ii) al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Laddove il cedente, il promotore o la SSPE ricorra ai servizi di un terzo autorizzato a norma dell’articolo 28 per valutare se una cartolarizzazione è conforme agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies, la notifica STS include una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal suddetto terzo autorizzato.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Quando una cartolarizzazione non soddisfa più i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies, il cedente e, se del caso, il promotore lo notificano immediatamente all’ESMA e informano la rispettiva autorità competente.»; d) al paragrafo 5, la prima frase è sostituito dal seguente: «L’ESMA pubblica sul proprio sito web ufficiale l’elenco di tutte le cartolarizzazioni che il cedente e il promotore le hanno notificato come conformi ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies.»; e) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.»; f) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.»; 12) all’articolo 28, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «1.   Un terzo di cui all’articolo 27, paragrafo 2, è autorizzato dall’autorità competente a valutare la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies.»; 13) all’articolo 29, paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri informano la Commissione e l’ESMA delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo entro il 10 ottobre 2021. Fino alla designazione di un’autorità competente responsabile di vigilare sulla conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 26 bis a 26 sexies, l’autorità competente designata per vigilare sulla conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 18 a 27 applicabili l’8 aprile 2021 vigila anche sulla conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 26 bis a 26 sexies.»; 14) l’articolo 30, paragrafo 2, è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le procedure e i meccanismi atti a misurare e mantenere correttamente e su base continuativa l’interesse economico netto rilevante a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e la raccolta e la tempestiva comunicazione di tutte le informazioni che devono essere messe a disposizione a norma dell’articolo 7;»; b) è inserita la lettera seguente: «a bis) per le esposizioni che non fanno parte delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate: i) i criteri di concessione dei crediti applicati alle esposizioni non deteriorate a norma dell’articolo 9; ii) le norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo applicate alle esposizioni sottostanti che sono esposizioni deteriorate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma;»; c) sono aggiunte le lettere seguenti: «d) per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare il rispetto dell’articolo 9, paragrafo 1, che impediscono qualsiasi abuso della deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma; e) per le cartolarizzazioni STS nel bilancio, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare il rispetto degli articoli da 26 ter a 26 sexies;»; 15) l’articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni 1.   Entro i limiti del suo mandato, il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni dell’Unione. 2.   Al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell’Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse, il CERS effettua un monitoraggio continuo degli sviluppi nei mercati delle cartolarizzazioni. Se lo ritiene necessario, e almeno ogni tre anni, il CERS pubblica, in cooperazione con l’EBA, una relazione sulle implicazioni dei mercati delle cartolarizzazioni per la stabilità finanziaria al fine di mettere in luce i rischi per la stabilità finanziaria. 3.   Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e la relazione di cui all’articolo 44, il CERS, in stretta cooperazione con le AEV, pubblica entro il 31 dicembre 2022 una relazione che valuta l’impatto dell’introduzione di cartolarizzazioni STS nel bilancio sulla stabilità finanziaria e i potenziali rischi sistemici come i rischi creati dalla concentrazione e dall’interconnessione tra venditori di protezione del credito non pubblici. La relazione del CERS di cui al primo comma tiene conto delle caratteristiche specifiche della cartolarizzazione sintetica, segnatamente il suo tipico carattere ad hoc e privato sui mercati finanziari, e valuta se il trattamento della cartolarizzazione STS nel bilancio favorisca una riduzione complessiva del rischio nel sistema finanziario e un migliore finanziamento dell’economia reale. Ai fini dell’elaborazione della sua relazione, il CERS utilizza una varietà di fonti di dati pertinenti, quali: a) i dati raccolti dalle autorità competenti conformemente all’articolo 7, paragrafo 1; b) l’esito dei riesami effettuati dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 30, paragrafo 2; e c) i dati registrati nei repertori di dati sulle cartolarizzazioni in conformità dell’articolo 10. 4.   In conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, il CERS effettua segnalazioni e, ove opportuno, formula raccomandazioni per l’adozione di misure correttive in risposta ai rischi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, anche in merito all’opportunità di modificare i livelli di mantenimento del rischio, o di adottare ulteriori misure macroprudenziali. Entro tre mesi dalla data di trasmissione della raccomandazione, il destinatario ella raccomandazione, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010, comunica, al Parlamento europeo, al Consiglio alla Commissione e al CERS i provvedimenti che ha adottato per dar seguito alla raccomandazione e fornisce adeguate giustificazioni in caso di inazione.»; 16) l’articolo 32 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) una cartolarizzazione è qualificata STS e il cedente, il promotore o la SSPE di tale cartolarizzazione non ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies;»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) in caso di violazione del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere e) o f), il divieto temporaneo nei confronti del cedente e del promotore di notificare ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies.»; ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) in caso di violazione del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera h), la revoca temporanea dell’autorizzazione, di cui all’articolo 28, di terzi autorizzati a valutare la conformità di una cartolarizzazione agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26, o agli articoli da 26 bis a 26 sexies.»; 17) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 43 bis Disposizioni transitorie per le cartolarizzazioni STS nel bilancio 1.   Per le cartolarizzazioni sintetiche per le quali l’accordo sulla protezione del credito è diventato effettivo prima del 9 aprile 2021, i cedenti e le SSPE possono utilizzare la denominazione “STS” o “semplice, trasparente e standardizzata”, o una denominazione che rimanda direttamente o indirettamente a tali termini, solo se al momento della notifica di cui all’articolo 27, paragrafo 1, sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 18 e le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 6, ai fini dell’obbligo di cui all’articolo 27, paragrafo 1, il cedente mette a disposizione dell’ESMA per iscritto le informazioni necessarie. 3.   Le cartolarizzazioni le cui posizioni iniziali verso la cartolarizzazione sono state create prima del 9 aprile 2021 sono considerate STS a condizione che: a) soddisfino, al momento della creazione delle posizioni iniziali verso la cartolarizzazione, i requisiti di cui all’articolo 26 ter, paragrafi da 1 a 5, da 7 a 9, 11 e 12, all’articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 26 sexies, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e paragrafi da 6 a 9; e b) soddisfino, al momento della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, i requisiti di cui all’articolo 26 ter, paragrafi 6 e 10, all’articolo 26 quater, paragrafi 2 e da 4 a 10, all’articolo 26 quinquies, paragrafi da 1 a 5, e all’articolo 26 sexies, paragrafo 2, dal secondo al settimo comma, paragrafo 3, primo, secondo e quinto comma, e paragrafi 4 e 5. 4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, si applica quanto segue: a) all’articolo 26 quinquies, paragrafo 2, “prima della conclusione dell’operazione” va inteso come “prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1”; b) all’articolo 26 quinquies, paragrafo 3, “prima della fissazione del prezzo della cartolarizzazione” va inteso come “prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1”; c) all’articolo 26 quinquies, paragrafo 5: i) nella seconda frase, “prima della fissazione del prezzo” va inteso come “prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1”; ii) nella terza frase, “prima della fissazione del prezzo [...] almeno sotto forma di bozza o di prima stesura” va inteso come “prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1”; iii) il requisito stabilito alla quarta frase non si applica; iv) i riferimenti al rispetto dell’articolo 7 sono da intendersi come se l’articolo 7 si applicasse a tali cartolarizzazioni nonostante l’articolo 43, paragrafo 1.»; 18) l’articolo 44 è così modificato: a) al primo comma è aggiunta la lettera seguente: «e) l’ubicazione geografica delle SSPE.»; b) è aggiunto il comma seguente: «Sulla base delle informazioni fornitele ogni tre anni a norma della lettera e), la Commissione fornisce una valutazione dei motivi alla base della scelta dell’ubicazione, compresa, a seconda della disponibilità e dell’accessibilità delle informazioni, la misura in cui l’esistenza di un regime fiscale e normativo favorevole svolge un ruolo fondamentale.»; 19) l’articolo 45 è soppresso; 20) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 45 bis Sviluppo di un quadro per le cartolarizzazioni sostenibili 1.   Entro il 1o novembre 2021, l’EBA, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, pubblica una relazione sullo sviluppo di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili al fine di integrare nel presente regolamento i requisiti di trasparenza relativi alla sostenibilità. La relazione esamina debitamente, nello specifico: a) l’attuazione di obblighi proporzionati di informativa e di “due diligence” in relazione ai potenziali effetti positivi e negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità; b) il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni sui fattori di sostenibilità in relazione agli effetti positivi e negativi su questioni ambientali, sociali e di governance; c) le modalità per stabilire un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili che rispecchi o richiami i prodotti finanziari di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088 e tenga conto, se del caso, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); d) i possibili effetti di un quadro per le cartolarizzazioni sostenibili sulla stabilità finanziaria, l’espansione del mercato delle cartolarizzazioni dell’Unione e della capacità di prestito delle banche. 2.   Nell’elaborare la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’EBA, se del caso, rispecchia o richiama i requisiti di trasparenza di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088 e chiede il contributo dell’Agenzia europea dell’ambiente e del Centro comune di ricerca della Commissione europea. 3.   Unitamente alla relazione di riesame di cui all’articolo 46, la Commissione, sulla base della relazione dell’EBA di cui al paragrafo 1 del presente articolo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla creazione di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili. La relazione della Commissione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. (*)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;" 21) all’articolo 46, il paragrafo 2 è così modificato: a) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l’attuazione dei requisiti di cui all’articolo 22, paragrafo 4, e all’articolo 26 quinquies, paragrafo 4, e se sia possibile estenderli alle cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti non sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, al fine di integrare l’informativa ambientale, sociale e di governance;»; b) è aggiunta la lettera seguente: «i) la possibilità di ulteriori obblighi di standardizzazione e informativa in vista dell’evoluzione delle pratiche di mercato, segnatamente attraverso l’utilizzo di modelli, sia per le cartolarizzazioni tradizionali che per le cartolarizzazioni sintetiche, ivi incluse le cartolarizzazioni ad hoc private per le quali non deve essere redatto un prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). (*)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).»."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:557:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo