Art. 1
Modifiche
In vigore dal 29 mar 2021
Modifiche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 è così modificato:
1.
al capo 1, l’ è così modificato:
a)
il punto 8) è soppresso;
b)
il punto 9) è sostituito dal seguente:
«9)
“rete RASFF”: il sistema di allarme rapido istituito sotto forma di rete dall’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per le notifiche di cui ai punti da 15 a 20 del presente articolo;»;
c)
il punto 11) è sostituito dal seguente:
«11)
“rete sulle frodi”: la rete composta dalla Commissione, da Europol e dagli organi di collegamento designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo specifico di agevolare lo scambio di informazioni sulle notifiche di frode definite al punto 21;»;
d)
il punto 12) è sostituito dal seguente:
«12)
“rete di allarme e collaborazione”: una rete composta dal RASFF, dall’AAC e dalle reti sulle frodi;»;
e)
il punto 14) è sostituito dal seguente:
«14)
“notifica di non conformità”: una notifica nell’iRASFF relativa a una non conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 che non comporta un rischio ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005;»;
f)
il punto 20) è sostituito dal seguente:
«20)
“notifica di respingimento alla frontiera”: una notifica nell’iRASFF di una situazione in cui sono stati respinti una partita, un container o un carico di alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi a causa di un rischio di cui all’articolo 50, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002, e all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005;»;
g)
il punto 21) è sostituito dal seguente:
«21)
“notifica di frode”: una notifica di non conformità nell’iRASFF riguardante un’azione intenzionale sospetta da parte di imprese o privati al fine di ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti, in violazione della normativa di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;»;
h)
il punto 22) è sostituito dal seguente:
«22)
“notifica originale”: una notifica di non conformità, una notifica di allarme, una notifica di informazione, una notifica di notizie, una notifica di frode o una notifica di respingimento alla frontiera;»;
i)
i punti 33) e 34) sono soppressi;
2.
al capo 2, l’articolo 6, paragrafo 2, è così modificato:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
l’EUROPHYT e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di focolaio EUROPHYT;»;
b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
l’iRASFF e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi ai precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;»;
c)
è aggiunta la lettera seguente:
«d)
l’ADIS e il Traces, che consentono lo scambio di dati e di informazioni relativi alle notifiche nell’Unione.»;
3.
al capo 3, la sezione 1 è così modificata:
a)
l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Organi di collegamento responsabili dello scambio di alcuni tipi di informazioni
Gli Stati membri indicano quali organi di collegamento designati in conformità all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sono responsabili dello scambio di informazioni sulle notifiche di frode.»;
b)
all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri possono includere il loro punto di contatto della rete sulle frodi nel rispettivo punto di contatto unico.»;
c)
l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
Notifiche di frode
1. I punti di contatto della rete sulle frodi si scambiano notifiche di frode che comprendono almeno quanto segue:
a)
tutte le informazioni richieste all’articolo 16, paragrafo 1;
b)
una descrizione della presunta pratica fraudolenta;
c)
l’identificazione, ove possibile, degli operatori coinvolti;
d)
informazioni sulle eventuali indagini di polizia o giudiziarie in corso sulla presunta pratica fraudolenta;
e)
informazioni sulle eventuali istruzioni impartite dalla polizia o dalle autorità giudiziarie, non appena tali informazioni sono disponibili e possono essere divulgate.
2. I punti di contatto della rete sulle frodi comunicano senza ritardi ingiustificati qualsiasi informazione riguardante i rischi per la salute al loro punto di contatto della rete RASFF.
3. Il punto di contatto della Commissione verifica senza ritardi ingiustificati ciascuna notifica di frode dopo che è stata scambiata.»;
d)
all’articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, hanno accesso alle notifiche di frode solo i punti di contatto della rete sulle frodi notificanti, notificati e interpellati.»;
e)
all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, la verifica delle notifiche di non conformità, di frode e di respingimento alla frontiera riguarda le lettere b), c) ed e) di tale paragrafo.»;
f)
all’articolo 25, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
a un punto di contatto notificante di ritirare una notifica di non conformità, di frode o di follow-up;»;
g)
all’articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se una notifica di non conformità o di frode riguarda un prodotto originario di o distribuito in un paese terzo che non ha accesso all’iRASFF o al Traces, la Commissione può informare tale paese terzo.»;
h)
all’articolo 28, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
i punti di contatto della rete sulle frodi si scambiano le informazioni sulle notifiche di frode tramite posta elettronica;»;
4.
al capo 3, la sezione 2 è sostituita dalla seguente:
«SEZIONE 2
ADIS
Articolo 29
Rete ADIS
1. Ciascun membro della rete ADIS designa almeno un punto di contatto responsabile della trasmissione nell’ADIS dei dati e delle informazioni riguardanti la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione in conformità agli del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (*1).
2. Ciascun punto di contatto della rete ADIS mantiene e aggiorna nell’ADIS l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione stabilito dal rispettivo Stato membro e figurante nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.
Articolo 29 bis
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali provenienti dalle notifiche nell’Unione e dalle comunicazioni nell’Unione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, sono conservati nell’ADIS per un periodo non superiore a dieci anni.
Articolo 29 ter
Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’ADIS
1. In caso di indisponibilità dell’ADIS, i punti di contatto della rete ADIS trasmettono i dati e le informazioni riguardanti le notifiche nell’Unione e le comunicazioni nell’Unione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, tramite posta elettronica o altri mezzi specificati nel sito web della Commissione.
2. Non appena l’ADIS è nuovamente disponibile, i punti di contatto della rete ADIS vi inseriscono i dati e le informazioni trasmessi al di fuori del sistema.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1).»;"
5.
al capo 3, la sezione 3 è così modificata:
a)
l’articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Articolo 30
Rete EUROPHYT per i focolai
Ciascun membro della rete EUROPHYT per i focolai designa un punto di contatto responsabile della trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT alla rete EUROPHYT.»;
b)
gli articoli 31 e 33 sono soppressi;
6.
al capo 3, la sezione 4 è così modificata:
a)
l’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
Rete TRACES
Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, ciascun membro della rete Traces designa uno o più punti di contatto per le funzioni previste all’articolo 132, lettera d), e all’articolo 133 del regolamento (UE) 2017/625 e in altre normative dell’Unione relative al Traces.»;
b)
l’articolo 39 è sostituito dal seguente:
«Articolo 39
Rilascio di certificati elettronici per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione e uso delle firme elettroniche
1. I certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione soddisfano tutte le seguenti prescrizioni:
a)
sono rilasciati con uno dei seguenti sistemi:
i)
il Traces;
ii)
il sistema nazionale di uno Stato membro;
iii)
il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il Traces;
iv)
il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il sistema nazionale di uno Stato membro;
b)
sono firmati da un funzionario autorizzato con la sua firma elettronica;
c)
recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio o la firma elettronica avanzata o qualificata del suo rappresentante legale.
2. Se i certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico sono rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto iii) o iv), non è richiesta la firma elettronica del funzionario autorizzato.
3. La Commissione è informata in anticipo del rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali e certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico conformemente al paragrafo 1, lettera a), punto iv).
4. L’autorità competente accetta i certificati fitosanitari in formato elettronico, come richiesto per l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione a norma del capo VI, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031, solo se rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto i) o iii), del presente articolo.»;
c)
dopo l’articolo 39 sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 39 bis
Rilascio di certificati e documenti commerciali in formato elettronico per gli spostamenti di animali e merci tra gli Stati membri e uso delle firme elettroniche
I certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico per gli spostamenti di animali, prodotti di origine animale e materiale germinale tra gli Stati membri, e i documenti commerciali in formato elettronico per determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano e trasportati verso un altro Stato membro, soddisfano tutte le seguenti prescrizioni:
a)
sono rilasciati nel TRACES;
b)
sono firmati da un veterinario ufficiale o da un certificatore con la sua firma elettronica;
c)
recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio.
Articolo 39 ter
Rilascio di certificati elettronici per l’esportazione e la riesportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e uso delle firme elettroniche
I certificati fitosanitari in formato elettronico per l’esportazione e la riesportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dal territorio dell’Unione verso un paese terzo sono rilasciati con uno dei seguenti sistemi:
a)
il Traces, a condizione che il certificato soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:
i)
sia firmato da un certificatore con la sua firma elettronica;
ii)
rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio;
b)
il sistema nazionale di uno Stato membro, a condizione che il certificato soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:
i)
sia firmato da un certificatore con la sua firma elettronica;
ii)
sia trasmesso al Traces al più tardi al momento dell’apposizione della firma elettronica da parte del certificatore e la trasmissione sia dotata del sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio.»;
d)
l’articolo 41 è sostituito dal seguente:
«Articolo 41
Uso di un DSCE elettronico
Un operatore o un’autorità competente utilizza un DSCE in formato elettronico attraverso uno dei seguenti sistemi:
a)
il Traces, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:
i)
sia firmato dall’operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica;
ii)
sia firmato dal veterinario ufficiale, dal responsabile fitosanitario ufficiale o dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica;
iii)
rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio;
b)
il sistema nazionale di uno Stato membro, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:
i)
sia firmato dall’operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica;
ii)
sia firmato dal veterinario ufficiale, dal responsabile fitosanitario ufficiale o dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica;
iii)
sia trasmesso al Traces al più tardi nel momento in cui la decisione sulla partita è adottata in base a controlli ufficiali e la trasmissione sia dotata del sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio.»;
e)
all’articolo 42, il paragrafo 3 è soppresso;
f)
l’articolo 45 è sostituito dal seguente:
«Articolo 45
Elenchi dei dati di riferimento
1. Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces i seguenti elenchi:
a)
stabilimenti del settore alimentare che l’autorità competente del rispettivo Stato membro ha riconosciuto in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004;
b)
stabilimenti, impianti e operatori che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che l’autorità competente del rispettivo Stato membro ha riconosciuto o registrato in conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1069/2009;
c)
posti di controllo ai quali l’autorità competente del rispettivo Stato membro ha rilasciato un riconoscimento in conformità all’ del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio (*2);
d)
trasportatori che fanno lunghi viaggi, ai quali l’autorità competente ha rilasciato un’autorizzazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (*3);
e)
stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti riconosciuti di cui all’articolo 101, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 nella misura in cui spostino animali terrestri detenuti e materiale germinale in un altro Stato membro o ricevano animali terrestri detenuti e materiale germinale da un paese terzo;
f)
stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie riconosciuti di cui all’articolo 185, paragrafo 1, lettere b) e c), rispettivamente, del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali di acquacoltura in un altro Stato membro o ricevano animali di acquacoltura da un paese terzo;
g)
stabilimenti e operatori figuranti nel registro degli stabilimenti e degli operatori registrati di cui all’articolo 101, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali terrestri detenuti e materiale germinale in un altro Stato membro o ricevano animali terrestri detenuti e materiale germinale da un paese terzo;
h)
stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti di acquacoltura registrati di cui all’articolo 185, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali di acquacoltura in un altro Stato membro o ricevano animali di acquacoltura da un paese terzo;
i)
trasportatori ai quali l’autorità competente ha rilasciato un’autorizzazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005;
j)
conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame ai quali l’autorità competente ha rilasciato un certificato di idoneità a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005;
k)
mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi e navi adibite al trasporto di bestiame, cui l’autorità competente ha rilasciato un certificato di omologazione a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005;
l)
operatori figuranti nel registro degli operatori professionali che introducono nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario di cui all’articolo 65, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031;
m)
stazioni di quarantena e strutture di confinamento designate in conformità all’articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031 per svolgere attività che riguardano piante, prodotti vegetali e altri oggetti introdotti nel territorio dell’Unione da paesi terzi.
2. I punti di contatto di cui al paragrafo 1 inseriscono nel Traces le informazioni relative a ciascun elenco indicato in tale paragrafo ricorrendo alle specifiche tecniche relative al formato di tali elenchi fornite dalla Commissione.
3. La Commissione assiste gli Stati membri nella messa a disposizione del pubblico degli elenchi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), mediante la pubblicazione sul proprio sito web o attraverso il Traces.
(*2) Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1)."
(*3) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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