Art. 1
In vigore dal 29 mar 2021
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati; anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (per esempio tagliati su misura, forati, curvati, smussati, filettati); realizzati in alluminio, anche non legato, con un tenore di alluminio non superiore al 99,3 %, esclusi:
1)
prodotti uniti (per esempio con saldature o chiusure) in modo da formare sottoinsiemi;
2)
tubi saldati;
3)
prodotti in un kit confezionato con le parti necessarie per assemblare un prodotto finito senza ulteriore finitura o fabbricazione delle parti («kit di prodotti finiti»);
attualmente classificati con i codici NC ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90 (codici TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:
Società
Aliquota del dazio (%)
Codice addizionale TARIC
Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.
21,2
C562
Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.
21,2
C563
Press Metal International Ltd.
25,0
C564
Press Metal International Technology Ltd.
25,0
C565
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
22,1
Tutte le altre società
32,1
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. La Commissione presta particolare attenzione alla potenziale elusione delle misure, e in particolare monitora le importazioni di prodotti uniti (per esempio con saldature o chiusure) in modo da formare i sottoinsiemi di cui al paragrafo 1, punto 1, e di kit di prodotti finiti di cui al paragrafo 1, punto 3, rispettivamente con i codici TARIC 7610909091 e 7610909092.
5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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