Art. 2
In vigore dal 26 mar 2021
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:
1)
all’, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I programmi di manutenzione degli aeromobili di cui all’, lettera a), che soddisfano i requisiti di cui all’allegato I (parte M), punto M.A.302, applicabili prima del 24 marzo 2020, sono ritenuti conformi ai requisiti specificati all’allegato I (parte M), punto M.A.302, o, a seconda dei casi, all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, conformemente ai paragrafi 1 e 2.»;
2)
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato a norma dei requisiti dell’allegato III (parte 66), fatto salvo quanto previsto all’allegato I (parte M), punto M.A.606, lettera h), punto M.A.607, lettera b), punto M.A.801, lettera c) e punto M.A.803, all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.801, lettera c), e punto ML.A.803, all’allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.040, lettere b) e c), e all’allegato II (parte 145), punto 145.A.30, lettera j), e appendice IV.»;
3)
all’articolo 8, il paragrafo 7 è soppresso;
4)
l’allegato I (parte M) è rettificato in conformità all’allegato IV del presente regolamento;
5)
l’allegato III (parte 66) è rettificato in conformità all’allegato V del presente regolamento;
6)
l’allegato V ter (parte ML) è rettificato in conformità all’allegato VI del presente regolamento;
7)
l’allegato V quinquies (parte CAO) è rettificato in conformità all’allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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