Art. 24

Conformità e complementarità con le altre politiche e azioni e gli altri strumenti dell’Unione

In vigore dal 24 mar 2021
Conformità e complementarità con le altre politiche e azioni e gli altri strumenti dell’Unione La Commissione e gli Stati membri assicurano la conformità, la sinergia e la complementarità generali fra il programma e le altre politiche e azioni e gli altri strumenti dell’Unione, compresi quelli pertinenti per le agenzie dell’Unione, anche attraverso il loro lavoro comune in seno al gruppo direttivo «UE per la salute».
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