Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 mar 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«paese associato»: un paese terzo che è parte di un accordo con l’Unione in base al quale è autorizzato a partecipare al programma conformemente all’;
2)
«operazioni di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’, punto 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell’Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori commerciali;
3)
«crisi sanitaria»: crisi o incidente grave derivante da una minaccia di origine umana, animale, vegetale, alimentare, biologica, chimica, ambientale o ignota, che ha una dimensione di sanità pubblica e che richiede un intervento urgente da parte delle autorità;
4)
«prodotti di rilevanza per la crisi»: le sostanze, gli strumenti e i prodotti necessari, nel quadro di una crisi sanitaria, per la prevenzione, la diagnosi o la cura di una malattia e delle sue conseguenze, o per il monitoraggio e la sorveglianza epidemiologica delle malattie e delle infezioni, inclusi, a titolo non esaustivo, i medicinali, quali i vaccini e i loro prodotti intermedi, le sostanze farmaceutiche attive e le materie prime pertinenti, nonché i dispositivi medici e le attrezzature ospedaliere e mediche quali i ventilatori, gli indumenti e i dispositivi di protezione, i materiali e gli strumenti diagnostici, i dispositivi di protezione individuale, i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime necessarie per la loro produzione;
5)
«approccio ’One Health’»: un approccio multisettoriale che riconosce che la salute umana è connessa alla salute animale e all’ambiente e che le azioni volte ad affrontare le minacce per la salute devono tenere conto di queste tre dimensioni;
6)
«reti di riferimento europee (European Reference Networks - ERN)»: le reti di cui all’ della direttiva 2011/24/UE;
7)
«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
8)
«paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro dell’Unione europea.
9)
«grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero»: un pericolo potenzialmente letale o altrimenti grave per la salute, di origine biologica, chimica, ambientale o di origine ignota, che si diffonde o comporta un rischio significativo di diffondersi oltre i confini nazionali degli Stati membri, e che può richiedere un coordinamento a livello dell’Unione al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana;
10)
«salute in tutte le politiche»: un approccio alla definizione, all’attuazione e al riesame delle politiche pubbliche, a prescindere dal settore, che tenga conto delle implicazioni sanitarie delle decisioni e che miri a realizzare sinergie e a evitare che tali politiche creino ripercussioni negative in termini sanitari, nell’ottica di migliorare la salute della popolazione e l’equità sanitaria;
11)
«determinanti della salute»: un insieme di fattori che influenzano lo stato di salute di una persona, per esempio comportamentali, biologici, socioeconomici e ambientali;
12)
«sostegno di emergenza»: una risposta di emergenza basata sulle necessità, che integra la risposta degli Stati membri colpiti ed è volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, ogniqualvolta una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero ne determini la necessità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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