Art. 19
Monitoraggio e rendicontazione
In vigore dal 24 mar 2021
Monitoraggio e rendicontazione
1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici elencati agli figurano nell’allegato II.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato II per quanto riguarda gli indicatori, se necessario.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo la Commissione adotta atti di esecuzione che impongono obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, ove necessario, agli Stati membri.
Storico versioni
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