Art. 1
In vigore dal 24 mar 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le carcasse di solipedi, cinghiali e altre specie animali d’allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da Trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell’ambito dell’esame post mortem.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In attesa dei risultati dell’esame atto ad individuare la presenza di Trichine, e purché la piena tracciabilità sia garantita dall’operatore del settore alimentare, le carcasse di suini domestici e di solipedi possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali.»;
2)
nell’allegato III, la frase introduttiva e le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«L’ispezione di carni di solipedi, di carni di selvaggina e di altre carni che potrebbero contenere Trichine deve essere effettuata conformemente a uno dei metodi di digestione di cui all’allegato I, capitolo I o II, con le seguenti modifiche:
a)
vanno prelevati campioni del peso minimo di 10 g dalla lingua o dal massetere dei solipedi e dall’arto anteriore, dalla lingua o dal diaframma dei cinghiali;
b)
in assenza di tale muscolatura nei solipedi, va prelevato un campione di maggiori dimensioni dal pilastro del diaframma nel punto di transizione dalla parte muscolare alla parte tendinea. Il muscolo deve essere esente da tessuto connettivo e grasso;»;
3)
nell’allegato IV, capitolo II, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
Il numero e i risultati degli esami atti ad individuare la presenza di Trichine nei suini domestici, nei cinghiali, nei solipedi, nella selvaggina e negli altri animali sensibili devono essere comunicati conformemente all’allegato IV della direttiva 2003/99/CE. I dati sugli animali domestici della specie suina devono almeno contenere informazioni specifiche in merito a:
i)
esami effettuati su animali allevati in condizioni di stabulazione controllata;
ii)
esami effettuati su scrofe riproduttrici, verri riproduttori e suini da ingrasso.»;
4)
l’allegato VII è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VII
Paesi terzi che applicano le deroghe di cui all’articolo 13, paragrafo 2
Codice ISO del paese
Paese terzo o sue regioni
Osservazioni
GB
Regno Unito (*1)
Applicazione delle deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3
»
Storico versioni
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