Art. 11

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli

In vigore dal 24 mar 2021
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli Le partite di budelli destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per i budelli.
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