Art. 6

Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 mar 2021
Disposizioni transitorie Fino al 20 ottobre 2021 è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente ai seguenti atti della Commissione, accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti della Commissione, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo conformemente a tali atti della Commissione prima del 21 agosto 2021: — decisione 2006/168/CE della Commissione, — decisione 2007/777/CE della Commissione, — regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, — decisione 2008/636/CE della Commissione, — regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, — regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, — regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, — decisione 2010/472/UE della Commissione, — decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, — regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, — decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, — regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, — regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, — regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, — decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:404:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo