Art. 27

Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 mar 2021
Disposizioni transitorie L’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010 della Commissione, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 e (UE) 2018/659 della Commissione, alle decisioni 2006/168/CE e 2010/472/UE della Commissione, come pure dai certificati rilasciati conformemente alle decisioni di esecuzione 2011/630/UE, 2012/137/UE e (UE) 2019/294 della Commissione, prima della data di applicazione del presente regolamento è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tali regolamenti e decisioni prima del 21 agosto 2021.
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Disposizioni transitorie (Art. 27 Regolamento (UE) 2021/403) — Testo vigente | Portale Normativo