Art. 1
In vigore dal 23 mar 2021
L’autorizzazione dell’additivo di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» per tutte le specie animali, è rinnovata alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.
Storico versioni
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