Art. 2
Ritiro dal mercato
In vigore dal 23 mar 2021
Ritiro dal mercato
1. Le scorte esistenti dell’additivo di cui all’ e delle premiscele che lo contengono devono essere ritirate dal mercato entro il 13 ottobre 2021.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare prodotti con l’additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 13 ottobre 2021 devono essere ritirati dal mercato entro il 13 aprile 2022.
3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti con l’additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 13 ottobre 2021 devono essere ritirati dal mercato entro il 13 aprile 2023.
Storico versioni
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