Art. 1

In vigore dal 22 mar 2021
Il regolamento (UE) n. 401/2013 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008»; 2) all’articolo 4 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nell’allegato IV figurano: a) le persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania; b) le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo Stato di diritto nel Myanmar/Birmania o che intraprendono o sostengono azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Myanmar/Birmania; c) le persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi; d) le persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o su presunti gravi abusi dei diritti umani; e) le persone giuridiche, le entità o gli organismi di proprietà o sotto il controllo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), o che generano entrate a favore delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), forniscono loro sostegno o ne traggono vantaggio; f) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati a quelli di cui alle lettere da a) a e).»; 3) è inserito l’articolo seguente: «A rticolo 4 quinquies bis 1.   In deroga all’articolo 4 bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Myanmar/Birmania. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal loro rilascio.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/479 — Testo vigente | Portale Normativo