Art. 1
In vigore dal 18 mar 2021
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:
1)
nella parte A sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico:
«Aloe-emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza»;
«Emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza»;
«Preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene»;
«Dantrone e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza»;
2)
nella parte C sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico:
«Preparazioni a base della radice o del rizoma di Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon e loro ibridi contenenti derivati dell’idrossiantracene»;
«Preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna L. contenenti derivati dell’idrossiantracene»;
«Preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati dell’idrossiantracene».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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