Art. 1

In vigore dal 18 mar 2021
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato: 1) nella parte A sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico: «Aloe-emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza»; «Emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza»; «Preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene»; «Dantrone e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza»; 2) nella parte C sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico: «Preparazioni a base della radice o del rizoma di Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon e loro ibridi contenenti derivati dell’idrossiantracene»; «Preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna L. contenenti derivati dell’idrossiantracene»; «Preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati dell’idrossiantracene».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/468 — Testo vigente | Portale Normativo