Art. 4
Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni
In vigore dal 15 mar 2021
Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni
1. Gli enti segnalano le informazioni di cui agli del presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio dei dati specificati dalla loro autorità competente e rispettano la definizione dei punti di dati del modello di punti di dati e le formule di convalida di cui all’allegato III.
2. Nei dati trasmessi non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili.
3. I valori numerici devono essere trasmessi come segue:
a)
i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
b)
i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
c)
i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.
4. Gli enti sono identificati esclusivamente dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dagli enti sono identificati dal LEI, se disponibile.
5. Le informazioni segnalate dagli enti sono associate a quanto segue:
a)
data e periodo di riferimento per le segnalazioni;
b)
valuta utilizzata per le segnalazioni;
c)
principio contabile;
d)
identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante;
e)
ambito del consolidamento.
Storico versioni
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