Art. 4

Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni

In vigore dal 15 mar 2021
Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni 1.   Gli enti segnalano le informazioni di cui agli del presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio dei dati specificati dalla loro autorità competente e rispettano la definizione dei punti di dati del modello di punti di dati e le formule di convalida di cui all’allegato III. 2.   Nei dati trasmessi non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili. 3.   I valori numerici devono essere trasmessi come segue: a) i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; b) i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; c) i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità. 4.   Gli enti sono identificati esclusivamente dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dagli enti sono identificati dal LEI, se disponibile. 5.   Le informazioni segnalate dagli enti sono associate a quanto segue: a) data e periodo di riferimento per le segnalazioni; b) valuta utilizzata per le segnalazioni; c) principio contabile; d) identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante; e) ambito del consolidamento.
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