Art. 1

Date di riferimento e date di segnalazione

In vigore dal 15 mar 2021
Date di riferimento e date di segnalazione 1.   Gli enti segnalano trimestralmente alle autorità competenti le informazioni di cui all’articolo 430 ter, all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 325 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 così come si presentano al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre. 2.   Gli enti segnalano le informazioni di cui al paragrafo 1 entro la chiusura delle attività nei seguenti giorni: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio. 3.   Se il giorno di cui al paragrafo 2 non è un giorno lavorativo nello Stato membro dell’autorità competente a cui devono essere segnalate le informazioni o è un sabato o una domenica, le informazioni sono trasmesse entro la chiusura delle attività del giorno lavorativo successivo. 4.   Gli enti forniscono immediatamente alle autorità competenti le eventuali rettifiche delle informazioni segnalate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:453:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo