Art. 1
Attuale occupazione nel modulo di domanda
In vigore dal 12 mar 2021
Attuale occupazione nel modulo di domanda
1. A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, per compilare il campo relativo all’attuale occupazione nel modulo di domanda, il richiedente seleziona una delle seguenti opzioni:
a)
lavoratore dipendente;
b)
lavoratore autonomo;
c)
disoccupato/non occupato;
d)
pensionato;
e)
studente.
2. Se seleziona la lettera a) o b) del paragrafo 1, il richiedente seleziona dall’elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative che figura nell’allegato il gruppo di posizioni lavorative di livello 1 (gruppo principale) e di livello 2 (gruppo intermedio) corrispondente alla sua attuale occupazione.
3. Se il gruppo di posizioni lavorative del livello selezionato contiene opzioni che consentono un’identificazione più specifica dell’occupazione del richiedente al livello 3 (gruppo minore) o al livello 4 (gruppo di unità), il richiedente è tenuto a selezionare il gruppo di posizioni lavorative di livello più dettagliato disponibile.
4. Se il richiedente è un minore, sono visibili e disponibili per la selezione solo le opzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e).
5. Il modulo di domanda aiuta il richiedente a trovare il gruppo di posizioni lavorative pertinente filtrando le opzioni sulla base delle opzioni selezionate in precedenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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