Art. 6

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

In vigore dal 11 mar 2021
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione 1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario. 2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente mediante sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.
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