Art. 1

In vigore dal 11 mar 2021
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico e dei suoi sali attualmente classificati con il codice NC ex 2921 42 00 (codici TARIC 2921420040, 2921420060 e 2921420061), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto specificato al paragrafo 1, è la seguente: Paese Dazio definitivo (%) Repubblica popolare cinese 33,7 3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/441 — Testo vigente | Portale Normativo