Art. 1
In vigore dal 11 mar 2021
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico e dei suoi sali attualmente classificati con il codice NC ex 2921 42 00 (codici TARIC 2921420040, 2921420060 e 2921420061), originari della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto specificato al paragrafo 1, è la seguente:
Paese
Dazio definitivo (%)
Repubblica popolare cinese
33,7
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:441:oj#art-1