Art. 71

Autenticazione e accesso al CRMS

In vigore dal 8 mar 2021
Autenticazione e accesso al CRMS 1.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso ai componenti comuni del CRMS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione. 2.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso ai componenti comuni del CRMS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
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Autenticazione e accesso al CRMS (Art. 71 Regolamento (UE) 2021/414) — Testo vigente | Portale Normativo