Art. 51
Utilizzo dell’AES
In vigore dal 8 mar 2021
Utilizzo dell’AES
Quando le merci escono dal territorio doganale dell’Unione o circolano verso o da territori fiscali speciali, l’AES è utilizzato per i seguenti fini:
a)
garantire l’espletamento delle formalità all’esportazione e all’uscita stabilite dal codice;
b)
presentare e trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione;
c)
gestire gli scambi di messaggi tra l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita e, in caso di sdoganamento centralizzato all’esportazione, tra l’ufficio doganale di controllo e l’ufficio doganale di presentazione;
d)
gestire gli scambi di messaggi tra l’ufficio doganale di presentazione e l’ufficio doganale di uscita nelle situazioni di cui all’articolo 271, paragrafo 1, secondo comma, del codice.
Storico versioni
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