Art. 51

Utilizzo dell’AES

In vigore dal 8 mar 2021
Utilizzo dell’AES Quando le merci escono dal territorio doganale dell’Unione o circolano verso o da territori fiscali speciali, l’AES è utilizzato per i seguenti fini: a) garantire l’espletamento delle formalità all’esportazione e all’uscita stabilite dal codice; b) presentare e trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione; c) gestire gli scambi di messaggi tra l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita e, in caso di sdoganamento centralizzato all’esportazione, tra l’ufficio doganale di controllo e l’ufficio doganale di presentazione; d) gestire gli scambi di messaggi tra l’ufficio doganale di presentazione e l’ufficio doganale di uscita nelle situazioni di cui all’articolo 271, paragrafo 1, secondo comma, del codice.
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Utilizzo dell’AES (Art. 51 Regolamento (UE) 2021/414) — Testo vigente | Portale Normativo