Art. 46

Repertorio comune dell’ICS2

In vigore dal 8 mar 2021
Repertorio comune dell’ICS2 1.   Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per il trattamento delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle richieste di modifiche, delle richieste di invalidamento, delle notifiche di arrivo, delle informazioni relative alla presentazione delle merci, delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell’analisi dei rischi, delle raccomandazioni di controllo, delle decisioni di controllo, nonché dei risultati dei controlli e delle informazioni scambiate con gli operatori economici o altre persone. 2.   Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri a fini statistici e di valutazione e per lo scambio di informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata tra gli Stati membri. 3.   Il repertorio comune dell’ICS2 interagisce con l’interfaccia condivisa per gli operatori, le interfacce nazionali per gli operatori eventualmente sviluppate dagli Stati membri e con i sistemi nazionali di entrata.
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