Art. 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/962
In vigore dal 8 mar 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/962
L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Riesame
Il presente regolamento è riesaminato entro il 31 dicembre 2022 e in ogni caso dopo l’adozione da parte dell’Autorità di un parere non favorevole in merito alla sicurezza e all’efficacia dell’additivo etossichina.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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