Art. 1

Informazioni da comunicare alla Commissione

In vigore dal 3 mar 2021
Informazioni da comunicare alla Commissione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative agli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose conformemente all’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787: a) nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell’organismo deputato al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose; b) laddove più organismi siano deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose, le responsabilità specifiche di ciascuno di essi; c) nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell’organismo di collegamento designato a norma dell’, primo comma. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative alle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787 conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento: a) nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell’autorità competente; b) laddove siano designate più autorità competenti, le responsabilità specifiche di ciascuna di esse; c) nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell’organismo di collegamento designato a norma dell’, primo comma.
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