Art. 4

In vigore dal 3 mar 2021
L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 o alle disposizioni nazionali relative all’autorizzazione dei coadiuvanti è il più breve possibile e scade, per la vendita e la distribuzione, al più tardi 3 mesi dopo la data di modifica o revoca delle autorizzazioni di cui agli e per lo smaltimento, l’immagazzinamento e l’uso, dopo ulteriori 9 mesi.
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