Art. 2
Periodo transitorio
In vigore dal 1 mar 2021
Periodo transitorio
1. L’additivo specificato nell’allegato e le premiscele che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 22 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo specificato nell’allegato, prodotti ed etichettati prima 22 marzo 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 22 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
Storico versioni
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