Art. 2

Periodo transitorio

In vigore dal 1 mar 2021
Periodo transitorio 1.   L’additivo specificato nell’allegato e le premiscele che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 22 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo specificato nell’allegato, prodotti ed etichettati prima 22 marzo 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 22 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:367:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo