Art. 1

Registro pubblico degli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose

In vigore dal 26 feb 2021
Registro pubblico degli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose 1.   La Commissione redige e aggiorna, sulla base delle notifiche trasmesse dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/724della Commissione (2), l’elenco degli organismi deputati a controllare i processi di invecchiamento delle bevande spiritose. 2.   La Commissione istituisce un registro pubblico contenente l’elenco aggiornato degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento. Tale registro è costituito da una banca dati elettronica accessibile al pubblico.
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