Art. 1
In vigore dal 24 feb 2021
Le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 40, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/1238 includono le seguenti informazioni:
a)
una descrizione del sistema di gestione del rischio del fornitore di PEPP, compresa la relativa governance, volto a gestire i rischi derivanti dai prodotti PEPP;
b)
una descrizione dell’attività esercitata dal fornitore di PEPP in relazione al settore in cui esso stesso opera, compresi il tipo di investimenti effettuati e la loro gestione, il fatto che gli investimenti siano attivi o passivi, l’eventuale offerta di garanzie, l’attuazione di tecniche di attenuazione del rischio, l’entità in termini di contributi e valori delle attività, nonché un elenco che comprenda lo Stato membro di origine del fornitore di PEPP e gli eventuali Stati membri ospitanti del fornitore di PEPP;
c)
informazioni sulla politica scritta che il fornitore di PEPP è tenuto a porre in essere per far fronte ai rischi pertinenti;
d)
informazioni sui principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, se del caso;
e)
una panoramica dei rischi pertinenti inerenti o connessi alla fornitura di PEPP e del modo in cui il fornitore di PEPP intende gestire tali rischi, compresi, ma non solo, i rischi finanziari e di liquidità, i rischi di mercato, i rischi di credito, i rischi di reputazione e i rischi connessi a fattori ambientali, sociali e di governance;
f)
le informazioni relative alla struttura patrimoniale del fornitore di PEPP, compresi i coefficienti patrimoniali e i livelli di leva finanziaria;
g)
informazioni sui contratti detenuti dal fornitore di PEPP o riguardanti contratti conclusi con terzi, compresi gli obblighi nei confronti dei risparmiatori in PEPP durante la fase di decumulo, o per la fornitura di sottoconti PEPP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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