Art. 2
In vigore dal 24 feb 2021
1. Il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (precedentemente denominato Trichoderma reesei) (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (precedentemente denominato Trichoderma reesei) (MUCL 49754) e le premiscele che lo contengono, prodotte ed etichettate prima del 17 settembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 17 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti il preparato di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 17 marzo 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 17 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
Storico versioni
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