Art. 1

In vigore dal 24 feb 2021
1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039) e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Il dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito è il seguente: Società Dazio compensativo definitivo (%) Codice addizionale TARIC Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. 10,3 B990 Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd; 4,9 A983 Chongqing Polycomp International Corporation 9,7 B991 Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 10,2 Tutte le altre società 10,3 A999 3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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