Art. 4

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1485

In vigore dal 22 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1485 Gli articoli da 5 a 8 del regolamento (UE) 2017/1485 sono sostituiti dai seguenti: « Termini e condizioni o metodologie dei TSO 1.   I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano ai fini dell’approvazione all’Agenzia, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, alle autorità di regolamentazione competenti, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, o all’entità designata dallo Stato membro, in conformità dell’articolo 6, paragrafi 4 e 5, entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO, questa può essere prorogata dall’Agenzia nelle procedure in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e dall’autorità di regolamentazione competente nelle procedure in applicazione dell’articolo 6, paragrafi 4 e 5. 2.   I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO-E, informano regolarmente le autorità di regolamentazione e l’Agenzia dei progressi nell’elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie. 3.   Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 6, paragrafo 2, non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, esige una maggioranza di: a) TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione. 4.   La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 6, paragrafo 2, comprende TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata. 5.   Qualora i TSO che decidono in merito a proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 6, paragrafo 3, non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 3, esige una maggioranza di: a) TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione della regione interessata. 6.   La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 6, paragrafo 3, comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata. 7.   I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 6, paragrafo 3, relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente. 8.   Per le decisioni dei TSO riguardanti proposte di termini e condizioni o metodologie in applicazione dei paragrafi 3 e 5, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO. 9.   Se i TSO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione o all’Agenzia, conformemente agli articoli 6 e 7, o alle entità designate dagli Stati membri, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, essi ne trasmettono i progetti all’entità designata, alle autorità di regolamentazione competenti e all’Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’entità designata prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dell’articolo 6, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano. Articolo 6 Approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO 1.   Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l’Agenzia, secondo i casi, approva i termini e le condizioni o le metodologie elaborati dai TSO a norma dei paragrafi 2 e 3. L’entità designata dallo Stato membro approva i termini e le condizioni o le metodologie elaborati dai TSO a norma del paragrafo 4. L’entità designata è l’autorità di regolamentazione, salvo diversa disposizione dello Stato membro. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l’autorità di regolamentazione, l’Agenzia o l’entità designata rivede, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO, al fine di garantire che siano in linea con l’obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all’integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato. 2.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione dell’Agenzia, fermo restando che lo Stato membro ha la facoltà di fornire un parere all’autorità di regolamentazione interessata: a) i requisiti organizzativi, i ruoli e le responsabilità essenziali per lo scambio dei dati relativi alla sicurezza operativa di cui all’articolo 40, paragrafo 6; b) la metodologia per la creazione dei modelli comuni di rete, conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, e all’articolo 70; c) la metodologia per l’analisi coordinata della sicurezza operativa in conformità dell’articolo 75; 3.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata, fermo restando che lo Stato membro ha la facoltà di fornire un parere all’autorità di regolamentazione interessata: a) la metodologia applicabile a ciascuna area sincrona per la definizione dell’inerzia minima conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, lettera b); b) le disposizioni comuni applicabili a ciascuna regione di calcolo della capacità per il coordinamento della sicurezza operativa regionale in conformità dell’articolo 76; c) la metodologia, almeno a livello di area sincrona, per valutare la rilevanza degli asset per il coordinamento delle indisponibilità conformemente all’articolo 84; d) le metodologie, le condizioni e i valori contemplati negli accordi operativi di area sincrona di cui all’articolo 118 e concernenti: i) i parametri qualitativi della frequenza e il parametro-obiettivo della qualità della frequenza conformemente all’articolo 127; ii) le norme di dimensionamento delle FCR, conformemente all’articolo 153; iii) le proprietà aggiuntive delle FCR, conformemente all’articolo 154, paragrafo 2; iv) per le aree sincrone GB e IE/NI, le misure volte ad assicurare la ricostituzione dei serbatoi di energia conformemente all’articolo 156, paragrafo 6, lettera b); v) per le aree sincrone CE e dell’Europa settentrionale, il periodo di attivazione minimo che i fornitori di riserve FCR devono assicurare conformemente all’articolo 156, paragrafo 10; vi) per le aree sincrone CE e dell’Europa settentrionale, le ipotesi e la metodologia per un’analisi costi-benefici conformemente all’articolo 156, paragrafo 11; vii) per le aree sincrone diverse dall’area CE e, ove opportuno, i limiti applicabili allo scambio di FCR tra i TSO conformemente all’articolo 163, paragrafo 2; viii) per le aree sincrone GB e IE/NI, la metodologia per determinare la fornitura minima di capacità di riserva FCR tra aree sincrone, definita in conformità dell’articolo 174, paragrafo 2, lettera b); ix) i limiti relativi al volume degli scambi di FRR tra aree sincrone, definiti in conformità dell’articolo 176, paragrafo 1, e i limiti relativi ai livelli di condivisione delle FRR tra aree sincrone, definiti in conformità dell’articolo 177, paragrafo 1; x) i limiti relativi al volume degli scambi di RR tra aree sincrone, definiti in conformità dell’articolo 178, paragrafo 1, e i limiti relativi ai livelli di condivisione delle RR tra aree sincrone, definiti in conformità dell’articolo 179, paragrafo 1; e) le metodologie e le condizioni contemplate negli accordi operativi di blocco LFC di cui all’articolo 119 e concernenti: i) i limiti di rampa per la produzione di potenza attiva, conformemente all’articolo 137, paragrafi 3 e 4; ii) le azioni di coordinamento volte a ridurre l’FRCE, definite all’articolo 152, paragrafo 14; iii) le misure volte a ridurre l’FRCE attraverso l’imposizione di modifiche alla produzione o al consumo di potenza attiva dei gruppi di generazione e delle unità di consumo, conformemente all’articolo 152, paragrafo 16; iv) le norme di dimensionamento delle FRR di cui all’articolo 157, paragrafo 1; f) le misure di attenuazione per l’area sincrona o il blocco LFC di cui all’articolo 138; g) la proposta comune per area sincrona per la determinazione dei blocchi LFC di cui all’articolo 141, paragrafo 2. 4.   Salvo diversa disposizione dello Stato membro, i termini e le condizioni o le metodologie elencati di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinati all’approvazione individuale dell’entità designata dallo Stato membro conformemente al paragrafo 1: a) per le aree sincrone GB e IE/NI, la proposta di ciascun TSO che specifica il livello di perdita di carico del sistema di trasmissione nello stato di blackout; b) la portata dello scambio di dati con i DSO e gli utenti rilevanti della rete di cui all’articolo 40, paragrafo 5; c) i requisiti aggiuntivi, di cui all’articolo 154, paragrafo 3, per i gruppi di erogazione delle FCR; d) l’esclusione dei gruppi di erogazione delle FCR dall’erogazione di FCR in applicazione dell’articolo 154, paragrafo 4; e) per le aree sincrone CE e dell’Europa settentrionale, la proposta concernente il periodo di attivazione minimo provvisorio che i fornitori di riserve FCR devono assicurare, secondo quanto proposto dal TSO, in conformità dell’articolo 156, paragrafo 9; f) i requisiti tecnici per le FRR definiti dal TSO di cui all’articolo 158, paragrafo 3; g) il rifiuto dell’erogazione di FRR proveniente dai gruppi di erogazione delle FRR, conformemente all’articolo 159, paragrafo 7; h) i requisiti tecnici per la connessione delle unità e dei gruppi di erogazione delle RR, definiti dal TSO conformemente all’articolo 161, paragrafo 3; e i) il rifiuto dell’erogazione di RR proveniente dai gruppi di erogazione delle RR, in conformità dell’articolo 162, paragrafo 6. 5.   Se il gestore di sistema o TSO è obbligato o autorizzato, a norma del presente regolamento, a specificare o accettare requisiti non soggetti alle disposizioni del paragrafo 4, gli Stati membri possono richiedere l’approvazione preventiva di tali requisiti e di eventuali modifiche da parte dell’autorità di regolamentazione competente. 6.   La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell’impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di più autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 3 sono presentate all’Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di un’entità designata a norma del paragrafo 4 possono essere trasmesse all’Agenzia entro un mese dalla loro presentazione a discrezione dell’entità designata, ma su richiesta dell’Agenzia sono trasmesse a fini informativi, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, se questa ritiene che abbiano un impatto transfrontaliero. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l’Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie. 7.   Se l’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 3 o delle modifiche conformemente all’articolo 7 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, come disposto dal paragrafo 3, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se l’Agenzia emette un parere, le autorità di regolamentazione competenti ne tengono conto. Le autorità di regolamentazione o l’Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 2 e 3 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Agenzia o dell’autorità di regolamentazione o, se applicabile, dell’ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all’Agenzia in conformità del paragrafo 2 o all’ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 3. 8.   Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 7, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall’, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. 9.   Se l’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie richiede la decisione di una sola entità designata conformemente al paragrafo 4 o dell’autorità di regolamentazione competente conformemente al paragrafo 5, l’entità designata o l’autorità di regolamentazione prende una decisione entro sei mesi dal ricevimento dei termini e delle condizioni o delle metodologie. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all’entità designata in conformità del paragrafo 4 o all’autorità di regolamentazione competente in conformità del paragrafo 5. 10.   Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal presente regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l’autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità di risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l’autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell’autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione. Articolo 7 Modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO 1.   Qualora l’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, entro due mesi dalla richiesta i TSO interessati presentano ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. 2.   Qualora l’entità designata richieda una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, o l’autorità di regolamentazione competente richieda una modifica per approvare i requisiti presentati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 5, entro due mesi dalla richiesta i TSO interessati presentano ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie o dei requisiti. L’entità designata o l’autorità di regolamentazione competente decide in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. 3.   Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall’, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita all’, paragrafo 9. 4.   L’Agenzia o le autorità di regolamentazione o le entità designate, ove siano responsabili dell’adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all’Agenzia. Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione, se del caso, conformemente alla procedura stabilita all’articolo 11 e approvate conformemente alla procedura stabilita agli . Articolo 8 Pubblicazione su Internet dei termini e delle condizioni o delle metodologie 1.   I TSO responsabili di specificare i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell’Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli specificati, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell’articolo 12. 2.   La pubblicazione riguarda anche: a) i miglioramenti agli strumenti di gestione della rete di cui all’articolo 55, lettera e); b) i parametri-obiettivo dell’FRCE di cui all’articolo 128; c) i limiti di rampa a livello di area sincrona di cui all’articolo 137, paragrafo 1; d) i limiti di rampa a livello di blocco LFC di cui all’articolo 137, paragrafo 3; e) le misure adottate nello stato di allerta a causa dell’insufficienza delle riserve di potenza attiva conformemente all’articolo 152, paragrafo 11; e f) la richiesta, presentata dal TSO di connessione delle riserve a un fornitore di riserve FCR, di rendere disponibili le informazioni in tempo reale conformemente all’articolo 154, paragrafo 11.».
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