Art. 3

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2195

In vigore dal 22 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2195 Gli articoli da 4 a 7 del regolamento (UE) 2017/2195 sono sostituiti dai seguenti: «A rticolo 4 Termini e condizioni o metodologie dei TSO 1.   I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano ai fini dell’approvazione all’Agenzia, in conformità dell’, paragrafo 2, o alle autorità di regolamentazione competenti, in conformità dell’, paragrafo 3, entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO, questa può essere prorogata dall’Agenzia nelle procedure in applicazione dell’, paragrafo 2, congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione dell’, paragrafo 3, e dall’autorità di regolamentazione competente nelle procedure in applicazione dell’, paragrafo 4. 2.   I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO-E, informano regolarmente le autorità di regolamentazione competenti e l’Agenzia dei progressi nell’elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie. 3.   Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’, paragrafo 2, non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all’, paragrafo 2, esige una maggioranza di: a) TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione. La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’, paragrafo 2, comprende TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata. 4.   Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’, paragrafo 3, non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all’, paragrafo 3, esige una maggioranza di: a) TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’area interessata. La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’, paragrafo 3, comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata. 5.   I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’, paragrafo 3, relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente. 6.   Per le decisioni dei TSO riguardanti proposte di termini e condizioni o metodologie in applicazione dei paragrafi 3 e 4, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO. 7.   Se i TSO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione competenti o all’Agenzia, conformemente agli , essi trasmettono i progetti di proposta alle autorità di regolamentazione competenti e all’Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dell’, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano. Approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO 1.   Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l’Agenzia, secondo i casi, approva i termini e le condizioni o le metodologie elaborati dai TSO a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti rivedono, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO, al fine di garantire che siano in linea con l’obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all’integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato. 2.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione dell’Agenzia: a) i quadri per l’istituzione delle piattaforme europee a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 22, paragrafo 1; b) le modifiche dei quadri per l’istituzione delle piattaforme europee a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 21, paragrafo 5; c) i prodotti standard per la capacità di bilanciamento a norma dell’articolo 25, paragrafo 2; d) la metodologia di classificazione degli scopi di attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 3; e) la valutazione dell’eventuale aumento del volume minimo di offerte di acquisto di energia di bilanciamento che saranno trasmesse alle piattaforme europee a norma dell’articolo 29, paragrafo 11; f) le metodologie di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento e della capacità interzonale utilizzate per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento a norma dell’articolo 30, paragrafi 1 e 5; g) l’armonizzazione della metodologia per il processo di allocazione di capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell’articolo 38, paragrafo 3; h) la metodologia per un processo di allocazione coottimizzato della capacità interzonale a norma dell’articolo 40, paragrafo 1; i) le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio previsto di energia a norma dell’articolo 50, paragrafo 1; j) l’armonizzazione delle caratteristiche principali del regolamento degli sbilanciamenti a norma dell’articolo 52, paragrafo 2. Lo Stato membro ha la facoltà di fornire all’autorità di regolamentazione interessata un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al primo comma. 3.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata: a) il quadro, per l’area geografica relativa a tutti i TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485, applicabile all’istituzione della piattaforma europea per le riserve di sostituzione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1; b) per l’area geografica relativa a due o più TSO che si scambiano o intendono scambiarsi la capacità di bilanciamento, la fissazione di norme e di un processo comuni e armonizzati per lo scambio e l’acquisizione di capacità di bilanciamento a norma dell’articolo 33, paragrafo 1; c) per l’area geografica relativa ai TSO che si scambiano capacità di bilanciamento, la metodologia per il calcolo della probabilità di disponibilità di capacità interzonale dopo l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale a norma dell’articolo 33, paragrafo 6; d) l’esenzione, per l’area geografica in cui ha avuto luogo l’acquisizione di capacità di bilanciamento, finalizzata a non consentire ai prestatori di servizi bilanciamento di trasferire i loro obblighi di fornire capacità di bilanciamento a norma dell’articolo 34, paragrafo 1; e) l’applicazione di un modello TSO-BSP, in un’area geografica comprendente due o più TSO, a norma dell’articolo 35, paragrafo 1; f) la metodologia di calcolo della capacità interzonale per ogni regione di calcolo della capacità a norma dell’articolo 37, paragrafo 3; g) per l’area geografica comprendente due o più TSO, l’applicazione del processo di allocazione di capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell’articolo 38, paragrafo 1; h) per ogni regione di calcolo della capacità, la metodologia per un processo di allocazione della capacità interzonale basato sul mercato a norma dell’articolo 41, paragrafo 1; i) per ogni regione di calcolo della capacità, la metodologia per un processo di allocazione della capacità interzonale basato sull’analisi dell’efficienza economica e l’elenco di ogni singola allocazione di capacità interzonale basata sull’analisi dell’efficienza economica a norma dell’articolo 42, paragrafi da 1 a 5; j) per l’area geografica comprendente tutti i TSO che si scambiano intenzionalmente energia all’interno di un’area sincrona, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio previsto di energia a norma dell’articolo 50, paragrafo 3; k) per l’area geografica comprendente tutti i TSO connessi in modo asincrono che si scambiano intenzionalmente energia, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio intenzionale di energia a norma dell’articolo 50, paragrafo 4; l) per ogni area sincrona, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio non intenzionale di energia a norma dell’articolo 51, paragrafo 1; m) per l’area geografica comprendente tutti i TSO connessi in modo asincrono, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio non intenzionale di energia a norma dell’articolo 51, paragrafo 2; n) l’esenzione, a livello di area sincrona, dall’armonizzazione dei periodi di regolamento degli sbilanciamenti a norma dell’articolo 53, paragrafo 2; o) per l’area geografica comprendente due o più TSO che si scambiano capacità di bilanciamento, i principi per gli algoritmi di bilanciamento a norma dell’articolo 58, paragrafo 3. Lo Stato membro ha la facoltà di fornire all’autorità di regolamentazione interessata un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al primo comma. 4.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di ogni autorità di regolamentazione di ciascuno Stato membro interessato, caso per caso: a) l’esenzione dall’obbligo di pubblicare informazioni sui prezzi delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento o di capacità di bilanciamento, a causa di timori di abusi di mercato, a norma dell’articolo 12, paragrafo 4; b) se del caso, la metodologia per l’imputazione dei costi derivanti dalle azioni intraprese dai DSO, a norma dell’articolo 15, paragrafo 3; c) i termini e le condizioni relativi al bilanciamento, a norma dell’articolo 18; d) la definizione e l’utilizzo di prodotti specifici a norma dell’articolo 26, paragrafo 1; e) la limitazione della quantità di offerte d’acquisto trasmesse alle piattaforme europee a norma dell’articolo 29, paragrafo 10; f) l’esenzione dell’acquisizione separata di capacità di bilanciamento a salire o a scendere di cui all’articolo 32, paragrafo 3; g) se del caso, il meccanismo di regolamento supplementare, distinto dal regolamento degli sbilanciamenti, per regolare i costi dell’acquisizione di capacità di bilanciamento, i costi amministrativi e gli altri costi connessi al bilanciamento con i responsabili del bilanciamento, a norma dell’articolo 44, paragrafo 3; h) le deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento a norma dell’articolo 62, paragrafo 2; i) i costi connessi agli obblighi imposti ai gestori di sistema o a entità terze cui siano state attribuite responsabilità conformemente al presente regolamento a norma dell’articolo 8, paragrafo 1. Lo Stato membro ha la facoltà di fornire all’autorità di regolamentazione interessata un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al primo comma. 5.   La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell’impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Il calendario attuativo non è superiore a dodici mesi dall’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti, a meno che tutte le autorità di regolamentazione competenti non convengano di estendere tale calendario o il presente regolamento non contempli calendari differenti. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di più autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 3 sono presentate all’Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di un’unica autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 4 possono essere trasmesse all’Agenzia entro un mese dalla loro presentazione a discrezione dell’autorità di regolamentazione, ma su richiesta dell’Agenzia sono trasmesse a fini informativi, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, se questa ritiene che abbiano un impatto transfrontaliero. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l’Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie. 6.   Se l’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 3 o delle modifiche conformemente all’articolo 6 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se l’Agenzia emette un parere, le autorità di regolamentazione competenti ne tengono conto. Le autorità di regolamentazione o l’Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Agenzia o dell’autorità di regolamentazione competente o, se applicabile, dell’ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all’Agenzia in conformità del paragrafo 2, all’ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 3 o, se applicabile, all’autorità di regolamentazione competente in conformità del paragrafo 4. 7.   Qualora le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 6, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi dal giorno del deferimento l’Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall’, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. 8.   Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal presente regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l’autorità di regolamentazione competente, la quale, in veste di autorità di risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l’autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell’autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione. Articolo 6 Modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO 1.   Qualora l’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dell’, paragrafi 2, 3 e 4, rispettivamente, entro due mesi dalla richiesta i TSO interessati presentano ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. 2.   Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall’, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita all’. 3.   L’Agenzia o le autorità di regolamentazione congiuntamente, ove siano responsabili dell’adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dell’, paragrafi 2, 3 e 4, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all’Agenzia. Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all’articolo 10 e approvate conformemente alla procedura stabilita agli . Articolo 7 Pubblicazione su Internet dei termini e delle condizioni o delle metodologie I TSO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell’Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell’articolo 11.».
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