Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1719
In vigore dal 22 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1719
L’ del regolamento (UE) 2016/1719 è sostituito dal seguente:
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rticolo 4
Adozione di termini e condizioni o metodologie
1. I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano all’Agenzia o alle autorità di regolamentazione competenti ai fini dell’approvazione entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO, questa può essere prorogata dall’Agenzia nelle procedure in applicazione del paragrafo 6 e congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione del paragrafo 7. I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO-E, informano regolarmente le autorità di regolamentazione competenti e l’Agenzia dei progressi nell’elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.
2. Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui al paragrafo 6 esige una maggioranza di:
a)
TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e
b)
TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.
La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 comprende TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.
Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.
3. Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui al paragrafo 7 esige una maggioranza di:
a)
TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e
b)
TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione della regione interessata.
La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.
I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente.
Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.
4. Se i TSO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione competenti o all’Agenzia, conformemente ai paragrafi 6 e 7 o al paragrafo 11, essi trasmettono i progetti di proposta alle autorità di regolamentazione competenti e all’Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dei paragrafi 6 o 7, rispettivamente, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano.
5. Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l’Agenzia, secondo i casi, è responsabile dell’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie di cui ai paragrafi 6 e 7. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti rivedono, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO, al fine di garantire che siano in linea con l’obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all’integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato.
6. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione dell’Agenzia:
a)
la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico a norma dell’articolo 17;
b)
la metodologia del modello comune di rete, a norma dell’articolo 18;
c)
i requisiti della piattaforma unica di allocazione a norma dell’articolo 49;
d)
le regole di allocazione armonizzate a norma dell’articolo 51;
e)
la metodologia di ripartizione delle rendite di congestione, a norma dell’articolo 57;
f)
la metodologia di ripartizione dei costi di definizione, sviluppo e gestione della piattaforma unica di allocazione a norma dell’articolo 59;
g)
la metodologia di ripartizione dei costi sostenuti per garantire l’irrevocabilità e la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell’articolo 61.
7. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:
a)
la metodologia di calcolo della capacità, a norma dell’articolo 10;
b)
la metodologia per suddividere la capacità interzonale a norma dell’articolo 16;
c)
la concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell’articolo 31;
d)
l’istituzione di procedure alternative, conformemente all’articolo 42;
e)
i requisiti regionali delle regole di allocazione armonizzate a norma dell’articolo 52, comprese le regole regionali di compensazione a norma dell’articolo 55.
8. La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell’impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di più autorità di regolamentazione o di tutte le autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 7 sono presentate all’Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l’Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.
9. Se l’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 7 o delle modifiche conformemente al paragrafo 11 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se del caso, le autorità di regolamentazione competenti tengono in considerazione il parere dell’Agenzia. Le autorità di regolamentazione o l’Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6 e 7 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Agenzia o, se applicabile, dell’ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all’Agenzia in conformità del paragrafo 6 o all’ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 7.
10. Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 9, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall’, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942.
11. Qualora l’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6 e 7, entro due mesi dalla richiesta i TSO interessati presentano ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie di cui al paragrafo 7, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall’, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita al paragrafo 4.
12. L’Agenzia o le autorità di regolamentazione congiuntamente, ove siano responsabili dell’adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dei paragrafi 6 e 7, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all’Agenzia.
Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all’articolo 6 e approvate conformemente alla procedura stabilita al presente articolo.
13. I TSO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell’Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell’articolo 7.».
Storico versioni
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